Scuola, respinto il ricorso del Codacons contro la Regione. Ma il Tar spalanca le porte delle aule: i presidi dovranno motivare il "no" alle famiglie/ I provvedimenti

Scuola, respinto il ricorso del Codacons contro la Regione. Ma il Tar spalanca le porte delle aule: i presidi dovranno motivare il "no" alle famiglie/ I provvedimenti
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Venerdì 26 Febbraio 2021, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 17:34

Il Tar Puglia, sede di Bari, ha bocciato i due ricorsi presentati nei giorni scorsi - il primo da gruppo di genitori del capoluogo pugliese e il secondo dal Codacons Lecce - contro l’ultima ordinanza della Regione Puglia sulla scuola. L'ordinanza in questione - correttiva di una precedente a sua volta bocciata dai giudici amministrativi - dispone, fino al 14 marzo per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, la didattica integrata digitale (Did) al 100%, riservando la presenza per l’uso di laboratori, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Dispositivo contro cui alcune famiglie pugliesi e l'associazione a difesa dei consumtori avevano intrapreso una nuova guerra di carte bollate proprio già lo scorso mercoledì. 

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Con due decreti monocratici emessi questa mattina, tuttavia, il presidente di sezione Orazio Ciliberti ha ritenuto  legittima la nuova ordinanza regionale adottata dal presidente Michele Emiliano dopo la sospensione di quella precedente. "Considerato che con la nuova ordinanza il presidente della Regione - adottata a seguito della sospensiva monocratica concessa da questo Tar ha meglio specificato i presupposti motivazionali del proprio atto attraverso la pubblicazione della relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello specifico monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici - hanno motivato la decisione i giudici amministrativi - L’ordinanza, inoltre, ha lo scopo di permettere la vaccinazione del personale scolastico con il vaccino AstraZeneca ed ha indicato questa volta un cronoprogramma delle operazioni di vaccinazione ma ha in parte rimosso anche il tetto massimo del 50 per cento che consentiva alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50 per cento dell’intera popolazione scolastica". Non basta. Secondo la Terza Sezione del Tar di Bari, con la nuova ordinanza Emiliano: "Ha, comunque, ripristinato al 100 per cento l’accesso a domanda alla didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia ed elementari (che sono quelle dove si registra la maggiore difficoltà verso la didattica digitale a distanza) e ha recepito in discreta misura, le indicazioni del precedente decreto presidenziale di questo T.a.r., rendendo, dunque, in parte operativa la tutela che quel decreto ha inteso accordare". 

Decreto Tar su ricorso Codacons_26132627.pdf

Decreto Tar su ricorso famiglie di studenti pugliesi_26132739.pdf

Argomentando il provvedimento emesso a seguito del ricorso del Codacons, tuttavia, i giudici amministrativi hanno rimarcato un principio fondamentale: "La scelta – in ultima istanza - deve essere consentita alle famiglie dei minori e da ciò consegue che i dirigenti scolastici devono oltremodo argomentare e motivare l’eventuale diniego della didattica in presenza a chi ne faccia richiesta, consapevoli che un diniego immotivato potrebbe dar luogo a ulteriori contenziosi e, persino, a danni risarcibili".

In altre parole, se un genitore chiede al dirigente scolastico la possibilità per lo studente di frequentare le lezioni in presenza, in caso di un "no" da parte della scuola il preside dovarà motivare - nero su bianco - le ragioni del diniego.

Un chiarimento che l'avvocato del Codacons Luisa Carpentieri ritiene di fondamentale importanza nella battaglia per il diritto alla scuola in presenza. «Non abbiamo vinto, ma quasi: lo scopo dei ricorsi era consentire a chi voleva di continuare la didattica in presenza . Chi non la voleva era già libero di optare per la Ddi. Il Tar ha posto un paletto fondamentale: non sta ai dirigenti (nè al Presidente della Regione) sindacare sui motivi di questa scelta, pena la responsabilità per i danni conseguenti - commenta l'avvocato Carpentieri - Di fatto, si torna alla situazione ante ordinanza n.56, anche se con l'inaccettabile limite della necessità di chiedere permesso per il rientro in presenza.
Vigileremo a che le scuole ottemperino a tale ordine del Tar e perciò vi chiediamo di segnalarci i casi di diniego non adeguatamente motivato. Una diffida in tal senso è stata già inviata all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell'Istruzione nei giorni scorsi».

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