Tap, 48 ore per il verdetto:
dal Tar decisione nel merito

Tap, 48 ore per il verdetto: dal Tar decisione nel merito
di Francesco G.GIOFFREDI
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Mercoledì 19 Aprile 2017, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 20 Aprile, 11:12

Slitta, ma solo di 48 ore. Entro venerdì il Tar Lazio scioglierà il nodo aggrovigliato attorno all’espianto dei 211 ulivi del cantiere Tap. E lo farà definitivamente: insomma, non si limiterà al verdetto sulla sospensiva cautelare in vigore dal 6 aprile scorso, ma entrerà nel merito. E stabilirà se l’azienda ha in carniere tutti i titoli autorizzativi per spostare gli alberi. Il ricorso, con istanza di sospensione, era stato presentato dalla Regione, che ha impugnato le note con cui il ministero dell’Ambiente dichiarava ottemperata la prescrizione A.44 (cioè quella che, a margine della procedura Via, dà lo start all’espianto). Ieri, in udienza, tanto il dicastero quanto il Consorzio Tap hanno depositato due memorie scritte che puntano a minare alle fondamenta tesi e ricorso della Regione. Gli interventi delle parti e la discussione nel merito sono l’antipasto di un verdetto “globale” e lampo, per l’appunto nell’arco delle 48 ore. Al momento risultano espiantati e stoccati a masseria del Capitano 157 ulivi: Tap presumibilmente aspetta solo che salti il lucchetto dalla sospensiva e che il Tar si esprima nel merito per completare le operazioni. E per questo il faro dei “no Tap” è già acceso.
Cosa contesta nel ricorso la Regione? l’amministrazione Emiliano aveva presentato istanza per l’annullamento (previa, appunto, sospensione) delle note del ministero dell’Ambiente con cui era stata dichiarata «pienamente ottemperata» la prescrizione A.44 della “fase 0” dei lavori. Ma secondo la Regione, che ha il ruolo di “ente vigilante”, la prescrizione non risulterebbe soddisfatta, e peraltro il ministero - si legge nel ricorso - si sarebbe «del tutto illegittimamente sostituito alla Regione nell’esercizio di una precipua competenza regionale», quando invece è «privo di competenza in ordine alla verifica di ottemperanza della A.44». Inoltre, sarebbe impossibile sancire «la completa ottemperanza della A.44 e autorizzare l’espianto degli ulivi» dato che c’è una stretta correlazione tra «procedimento Via dell’intera opera e quello di verifica di assoggettabilità a Via del microtunnel». Altro punto cardine del ricorso: l’ottemperenza alla A.44 «ha presentato problemi di notevole rilevanza a causa della diffusione del batterio xylella che ha imposto l’adozione di una serie di disposizioni da parte del ministero e della Regione molto restrittive sulla gestione delle piante».
Nella memoria difensiva, il ministero rintuzza ogni contestazione di metodo e merito. Innanzitutto, ricorda le precedenti note e lettere secondo cui «si reputa non vi siano motivazioni ostative a che si proceda». Il ricorso sarebbe poi «inammissibile» perché la nota ministeriale impugnata «ha natura di atto meramente confermativo e non già provvedimentale». Ricorso invece «infondato» perché il ministero, nell’attribuire alla Regione la veste di ente vigilante, «non si è mai spogliato della originaria competenza che è comunque rimasta in capo allo stesso». Non solo: l’attività «ricognitiva» del ministero «si inserisce in un quadro di inerzia della Regione», che peraltro nelle note di risposta «non ha apportato alcun elemento di novità limitandosi a riproporre generiche censure». Sull’espianto degli ulivi sarebbe stata proprio la Regione «a concedere l’autorizzazione»: il riferimento è al disco verde tanto dell’Osservatorio fitosanitario, quanto del Servizio provinciale agricoltura», e pertanto la Regione «avrebbe potuto, a tempo debito, revocare in autotutela la propria autorizzazione». E la verifica di assoggettabilità a Via del microtunnel? Il ministero precisa che «non comporta la possibilità di variazione del tracciato, con conseguente inutile spostamento degli ulivi, ma comporta la sola valutazione delle migliori tecniche e relative cautele per la realizzazione del microtunnel».
Nella sua memoria, Tap dipana sostanzialmente lo stesso filo logico e le medesime argomentazioni. Aggiungendo che «la Regione stessa ha prestato acquiescenza, con propri atti, rispetto a entrambi i motivi di ricorso». Inoltre, l’assenza del periculum in mora (che è alla base della sospensiva) «deriva, anzitutto, dalla circostanza che le attività di espianto si sono sostanzialmente concluse»: 157 ulivi - fa sapere Tap - sono stati espiantati, trasportati presso il sito di stoccaggio temporaneo ed già reimpiantati; 42 sono stati espiantati e «collocati in sicurezza», in attesa di essere trasportati presso il sito di stoccaggio dove verranno reimpiantati; 12 sono nell’area del cantiere nella loro originaria posizione, «ma anche questi 12 erano già stati “zollati” dal terreno e, dunque, si trovano allo stato in una situazione precaria e necessitano di essere messi in sicurezza, sia per evitare il rischio di caduta in caso di vento, sia per garantirne la miglior conservazione in salute».

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