Dal dl Semplificazioni, via libera al Piano Casa voluto dalla Regione: ecco cosa prevede

Dal dl Semplificazioni, via libera al Piano Casa voluto dalla Regione: ecco cosa prevede
di Alessandra LEZZI
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Domenica 12 Luglio 2020, 08:24
Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma. È questo il passaggio cruciale dell'emendamento al Decreto Semplificazioni che, se approvato così com'è, dovrebbe riportare la Puglia alla normativa prevista nel Piano Casa 2019, quello bocciato proprio sulla legislazione regionale in fatto di sedime (la superficie piana su cui poggiano le fondazioni di un edificio) - dalla Corte Costituzionale.

Una scure, quella della sentenza numero 70 della Consulta, che ha bloccato, tra gli altri, il progetto di riqualificazione dell'ex Hotel Bellavista di San Cataldo, progetto che aveva anche superato davanti al Tar Lecce alcuni rilievi della Soprintendenza. E che la bocciatura del Piano Casa aveva di fatto stoppato.

In realtà a dare l'avvio a questa sorta di braccio di ferro istituzionale tra Roma e Bari era stata la scelta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale nella parte in cui si consentiva, oltre all'aumento premiale del 35% di volume, anche la possibilità di ricostruire l'immobile demolito con una diversa soluzione planivolumetrica. Il Piano Casa della Regione Puglia venne approvato grazie ad un accordo preso in Conferenza Stato-Regioni nell'aprile del 2009, accordo che impegnava gli Enti locali ad approvare nel termine di 90 giorni proprie leggi preordinate al rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, accordando ad esse la misura premiale volumetrica del 35% dell'esistente nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale.

La Regione Puglia approvò il Piano Casa con la legge numero 14 del luglio di quello stesso anno, prevedendo la facoltà di procedere, anche in deroga allo strumento di pianificazione comunale, alla demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con ampliamenti del 35% dell'esistente con destinazione residenziale, a condizione del rispetto dei criteri ambientali e di risparmio energetico. Nel corso delle successive proroghe e modifiche della norma, la Regione legiferò siamo al dicembre 2018 che tali interventi potessero essere realizzati anche con diverse dislocazioni del volume dell'area all'interno dell'area di pertinenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri decise per l'impugnazione e la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo proprio questo punto. Secondo i giudici del palazzo di Piazza del Quirinale, il Testo Unico dell'edilizia ha sempre richiesto nella demolizione e ricostruzione, il rispetto della sagoma preesistente e, peraltro, anche il successivo Decreto legislativo 32 del 2019 prevede il rilievo dei magistrati capitolini che la ricostruzione sia consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

La sentenza ha avuto l'effetto di bloccare una lunga serie di progetti di recupero di immobili in degrado, soprattutto nei centri storici e nei comuni costieri. L'intervento del legislatore nazionale era stato chiesto da più parti: la politica e le stesse associazioni professionali e di categoria dell'edilizia hanno parlato di scelta blocca cantieri. Se confermato, l'emendamento inserito nel Decreto Semplificazioni, aprirebbe nuovamente la strada a progetti che hanno già terminato l'iter burocratico di approvazione da parte degli uffici comunali competenti. L'emendamento infatti modifica l'articolo 1 ter della Legge 55 del 2019 laddove prevede che la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. La bozza definitiva della nuova norma invece dice: In caso di demolizione e ricostruzione che non consenta la modifica dell'area di sedime, è possibile derogare al rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. La ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. In questi casi, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
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