Balneari, la Corte di giustizia Ue: no alle proroghe, sì alle gare. Ma valutazioni caso per caso

Balneari, la Corte di giustizia Ue: no alle proroghe, sì alle gare. Ma valutazioni caso per caso
di Roberta GRASSI
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Giovedì 20 Aprile 2023, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 21:35

“La Bolkestein è valida, si deve procedere con le gare pubbliche e non sono ammesse proroghe automatiche”. Tuttavia possono essere fatte valutazioni caso per caso da giudici e Comuni. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia europea de Lussemburgo sulla questione balneari. I giudici di Lussemburgo erano chiamati a pronunciarsi sull'interpretazione della legge italiana che prevede la proroga automatica delle concessioni balneari, facendo chiarezza sulla validità, il carattere vincolante e l'effetto diretto della direttiva Ue per i servizi nel mercato interno, nota come Bolkestein.

I nove quesiti del Tar di Lecce

La Corte ha risposto questa mattina ai 9 quesiti rappresentati dal presidente del Tar di Lecce, Antonio Pasca, nell'ambito di un giudizio riguardante il comune di Ginosa che si era espresso favorevolmente alla proroga fino al 2033. Nel dettaglio, la vertenza sotto esame risale al dicembre 2020, quando il comune di Ginosa, applicando la normativa nazionale, decise di prorogare automaticamente le concessioni andando incontro alla contestazione da parte dell'Agcm.

Ma il pronunciamento dei giudici del Lussemburgo riguarda le concessioni demaniali marittime di tutta Italia.

La sentenza riguarda tutta Italia

Con la sua sentenza in data odierna, la Corte dichiara, in primo luogo, che la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro.


In secondo luogo, il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.


In terzo luogo, dall’esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall’altro, la direttiva ha l’obiettivo di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato.
In quarto luogo, l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva.

Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.

I giudici nazionali e le autorità amministrative italiane, pertanto, sono tenuti ad applicare le norme pertinenti del diritto europeo, disapplicando le disposizioni nazionali non conformi.

La sentenza: il testo integrale

Le reazioni: il Sib, sindacato italiano balneari

«La sentenza della Corte - dice l'avvocato Bartolo Ravenna, legale del Sib, Sindacato italiano balneari - non sorprende perché ribadisce il principio di matrice europea dell’applicabilità della libera concorrenza, ma finalmente valorizza un tema molto importante che, in qualche modo, ne tempera il principio. Secondo la Corte, la scarsità delle risorse generali e delle concessioni disponibili va valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune di riferimento; tale valutazione, secondo la corte, potra’ garantire il rispetto di obiettivi di sfruttamento economico delle coste che possono essere definiti a livello nazionale, assicurando al contempo l’appropriatezza dell’attuazione concreta di tali obiettivi nel territorio costiero di un comune.


Alla Corte Europea, quindi, il merito di portare quella tanto agognata  chiarezza necessaria al legislatore italiano per regolamentare in modo sistemico un comparto che rappresenta un pezzo importante dell’economia italiana, da anni, abbandonato al suo destino a causa di una politica che ha scelto “di non fare” giungendo a far sostituire il Consiglio di Stato per pronunciare sulla legittimita’ di una legge di proroga che, nella sostanza, ha acrobaticamente concesso in misura minore. 
Non è questo il modo di affrontare un problema cosi’ delicato che invece doveva passare attraverso un sano confronto con l’Europa invece coraggiosamente coinvolta dall’iniziativa di un Tar.
Ora non ce piu’ tempo da perdere, sono necessarie regole chiare per restituire fiducia ad un comparto che naviga a vista tra mille incertezze che, pero’, non puo’ manifestare indugiando nella sua attivita’ 
Che si proceda alla mappatura, solo a seguito di cio’ potra’ valutarsi la scarsità della risorsa e quindi la necessita’ di procedere a gara».

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