Autonomia, il sì oggi in Consiglio dei Ministri. La legge spiegata punto per punto

Nel pomeriggio l'approvazione della riforma per delegare alle Regioni funzioni e risorse

Il Consiglio dei Ministri
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di Paola ANCORA
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Giovedì 2 Febbraio 2023, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 06:34

L’Autonomia differenziata è il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 16. Il Governo è pronto a licenziare il Ddl predisposto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomia, il leghista Roberto Calderoli che ieri, da Milano, ha ribadito che «non possiamo rassegnarci ad avere cittadini di serie A e B perché, come ha avuto modo di dire la premier Meloni, vogliamo una sola Italia in cui i diritti vengono garantiti in tutto il Paese. Questo - ha proseguito Calderoli - è il contenuto dell’articolo 1 della legge sull’Autonomia differenziata da me condivisa. L’esistenza di cittadini di serie A e B, le difformità sono figlie del centralismo che c’è ora».

Le reazioni e le polemiche

Mentre la Cgil di Maurizio Landini liquidava la legge come «una follia», Calderoli non ha mancato di sottolineare poi come le 23 materie che, in virtù dell’Autonomia, potranno essere delegate alle Regioni che ne faranno richiesta, fossero già previste nella riforma del Titolo V della Costituzione «targata Pd», lo stesso partito che oggi attacca il Governo bocciando una riforma ritenuta «pericolosa e inemendabile», per dirla con le parole usate ieri dalla candidata alla segreteria nazionale dem Elly Schlein. «Non abbiamo inventato noi l’Autonomia differenziata - ha insistito Calderoli -.

Le materie non le abbiano inventate noi, sono 23 e sono nella Costituzione disegnata del Governo D’Alema. A chi dice che non vanno bene dico: allora prima cambiamo la Costituzione».

Cosa prevede la legge

Ma cosa prevede, nello specifico, il Ddl sull’Autonomia? Prevede, all’articolo 1, di «favorire la semplificazione delle procedure, l’accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, una distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà e differenziazione» su base regionale. L’attribuzione delle funzioni delegabili alle Regioni in virtù dell’Autonomia «è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (...). Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».
La partita politica, dunque, si gioca proprio sui Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, già previsti nel Titolo V e nella legge sul federalismo fiscale del 2009, ma mai attuati. Una norma varata e sostanzialmente ignorata dalla classe politica degli ultimi 15 anni, durante i quali si è continuato a distribuire le risorse dello Stato sulla base del criterio della cosiddetta “spesa storica”, che ha garantito più risorse a chi più ne aveva e poteva spendere e meno a chi meno aveva. Secondo il Ddl Calderoli, i fabbisogni standard alla base dei Lep saranno «determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», sui quali il Parlamento sarà chiamato a dare un parere, tuttavia non vincolante. All’articolo 4 il Ddl sull’Autonomia specifica che «il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai Lep può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard». Viceversa, il trasferimento di materie per le quali non sia necessaria la definizione dei Lep «può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, dalla data della entrata in vigore della presente legge».
A decidere quali e quante «risorse umane, strumentali e finanziarie» vadano attribuite alle Regioni firmatarie dell’Autonomia lo deciderà una Commissione paritetica Stato-Regione, della quale faranno parte un rappresentante del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, un rappresentante del ministro dell’Economia e delle Finanze e per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. 
Accompagnerà la riforma dell’Autonomia una revisione del sistema fiscale, giacché le funzioni attribuite alle Regioni saranno finanziate «attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi o entrate erariali maturato nel territorio regionale». All’articolo 8 il Ddl chiarisce poi che dall’applicazione del Ddl Calderoli «non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e che, «qualora la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard determini oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la legge provvede al relativo finanziamento». Con quali risorse, si vedrà poi. 

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