Attività agricole e ampliamento, il governo impugna la legge regionale

Attività agricole e ampliamento, il governo impugna la legge regionale
di Rita DE BERNART
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Giovedì 5 Maggio 2022, 09:22

La tutela del paesaggio e l'uso del territorio non si toccano e sono competenza legislativa dello Stato: il Governo impugna la norma con la quale il Consiglio regionale della Puglia - relatore il consigliere Antonio Tutolo - aveva previsto la possibilità di ampliare volumi e superfici delle attività produttive agricole. Si tratta della legge approvata lo scorso marzo e, in particolare, dell'articolo 10: secondo il ministero per gli Affari regionali, che con Maria Stella Gelmini ha portato in Consiglio dei Ministri la proposta di impugnativa, quell'articolo viola la Carta costituzionale, che «affermando come valore imprescindibile della Repubblica la tutela del paesaggio, ne affida la relativa competenza legislativa allo Stato».

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Cosa dice l'articolo 10


In particolare, l'articolo 10 della legge regionale contestata - l'ultima, in ordine di tempo, dopo quella sul Piano Casa - dispone testualmente: «Per ampliamento delle attività produttive si intende l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume». La norma impugnata, peraltro, è già risultato di una rivisitazione di una vecchia legge, anch'essa contestata dal ministero lo scorso gennaio. «Le modifiche apportate con la legge in esame però - scrive il ministero - ripropongono le medesime illegittimità già rilevate».
L'obiettivo del provvedimento proposto da Tutolo era quello di snellire l'iter burocratico per l'ottenimento dei permessi per ampliamenti delle aziende, semplificando le procedure per un insediamento in zona agricola e prevedendo una più estesa possibilità di uso edilizio per lo sviluppo imprenditoriale.

Tradotto, semplificare la trasformazione - solo a titolo di esempio - di una pajara in una struttura ricettiva. «La disposizione in esame spiega ancora il ministero - si pone in contrasto con i principi e i valori di tutela del paesaggio, considerato il mancato coinvolgimento degli enti di tutela e il mancato rispetto dei principi di co-pianificazione».

Rilievi sugli effetti retroattivi


Ulteriore motivazione del Governo, inoltre, è relativa agli effetti retroattivi del provvedimento. «Si ravvisa - ha precisato infatti il Consiglio dei Ministri - un ulteriore profilo di incostituzionalità: detta disposizione, vista la sua portata retroattiva, avrebbe l'effetto di determinare una sanatoria per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima disposizione».
 

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