Adozioni in calo: sul ruolo dei single a decidere è il giudice

Bambine in un orfanotrofio
Bambine in un orfanotrofio
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Mercoledì 4 Ottobre 2017, 22:31
Stando agli ultimi dati disponibili sulle adozioni censiti dal Dipartimento giustizia minorile e riferiti al 2015, le sentenze di adozione nazionale sono state, due anni fa, 1.057, a cui si aggiungono 938 affidamenti preadottivi. Numeri che fanno riflettere, dopo il caso, rivelato dal Mattino, della bambina down affidata ad un single dopo il rifiiuto di sette coppie. 
I minori dichiarati adottabili con genitori ignoti (quindi in prevalenza neonati per cui la madre ha scelto il parto in anonimato) sono stati 257 e 1.088 le dichiarazioni di adottabilità di minori con genitori noti, quindi tolti ai genitori che erano incapaci di prendersene cura. Le adozioni internazionali sono state invece 1.741: meno della metà delle 3.915 del 2001 e molto meno delle 2.304 del 2005, 10 anni prima rispetto all'ultima rilevazione. Il trend di questi ultimi anni, infatti, indica una pressoché costante diminuzione.
 La legge che regola le adozioni in Italia è la 184 del 1983 (modificata dalla legge 149/2001) e stabilisce che possono adottare un minore solo coppie eterosessuali che hanno contratto il matrimonio da almeno tre anni (nei tre anni possono essere conteggiati periodi di convivenza precedente al matrimonio, che siano dimostrabili). La differenza di età tra genitori adottivi e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per l'altro. Questo limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. Non possono adottare un figlio le coppie di fatto, le coppie omosessuali e le persone single. I giudici e le loro sentenze stanno però aprendo alcuni varchi in questa materia.
Nel 2005 la Corte costituzionale fu investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l'adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto.
E la Corte si pronunciò nel senso dell'ammissibilità dell'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale. Ossia: quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori; o nel caso di adozione di un minore con difficoltà a essere adottato (per esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d'età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore). Infine, l'adozione internazionale da parte di single è possibile solo se nel paese d'origine le persone non coniugate possono adottare e se l'autorità del paese d'origine decide che corrisponde all'interesse del minore.
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