Autosorveglianza dopo contatto con un positivo, cosa si può fare: dal supermercato al lavoro (ma con le Ffp2)

In vigore dal primo gennaio la nuova misura che non prevede più la quarantena per chi ha ricevuto il booster o se vaccinato (o guarito) da meno di 120 giorni

Autosorveglianza dopo un contatto con un positivo, chi deve farla e cosa si può fare: dal supermercato al lavoro (ma con le Ffp2)
Autosorveglianza dopo un contatto con un positivo, chi deve farla e cosa si può fare: dal supermercato al lavoro (ma con le Ffp2)
di Simone Pierini
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Martedì 11 Gennaio 2022, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 12 Gennaio, 08:40

L'autosorveglianza è una nuova misura entrata in vigore dal primo gennaio nell'ambito della gestione della quarantena. Ma cosa significa davvero? Cosa posso fare se ho ricevuto la dose booster o se sono vaccinato (o guarito) da meno di 120 giorni? Posso andare al lavoro? E al supermercato? E che differenza c'è con la quarantena e l'isolamento? Tutte domande che si pongono i cittadini e che trovano risposta nelle faq del governo.

Autosorveglianza, chi può farla e per quanto tempo

Dal primo gennaio quindi, per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 4 mesi precedenti, o siano guariti dal Covid nei 4 mesi precedenti, che vengano a contatto con una persona positiva non è più prevista la quarantena.

Ovvero non saranno costretto a chiudersi in casa in attesa di un tampone che ne certifichi la negatività o, in caso contrario, la positività che trasformerà la quarantena in isolamento. 

 

Asintomatici

Per tutti loro si applica il regime di autosorveglianza, purché i soggetti siano asintomatici. Tuttavia sarà necessario condurre una vita ancora più controllata rispetto alla normalità. Sarà infatti obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). Il periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno. Il decreto in sostanza prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi. Si potrà quindi andare al lavoro, al supermercato e nei negozi. A queste persone è tuttavia raccomandata una soglia di attenzione maggiore, con l'utilizzo della mascherina Ffp2 in tutte le occasioni, anche all'aperto. 

Test rapido o molecolare

Inoltre è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. Chi è vaccinato da oltre 4 mesi, se asintomatico, in caso di contatto diretto con un positivo dovrà invece fare una quarantena di 5 giorni. Nessuna modifica per chi non è vaccinato: la quarantena resta a 10 giorni. 

Autosorveglianza a scuola

Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al terzo caso in classe, mentre con due casi solo i vaccinati completi resterebbero in presenza e comunque monitorati (ma con la Dad per chi non ha completo il ciclo vaccinale). Anche alle superiori, con un caso è prevista l' autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che dovranno fare autosorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente. Per questo tipo di misura, il Commissario per l'Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio.

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Le altre regole 

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

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