Le opere del Recovery e la storia della 275

di Pietro QUINTO
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Sabato 31 Luglio 2021, 05:00

Ha avuto particolare rilievo sulla stampa nazionale l’inserimento nel Decreto Semplificazioni, approvato dalla Camera dei Deputati, di una norma che limita l’intervento dei TAR nei procedimenti amministrativi di affidamento dei lavori pubblici finanziati con i fondi dell’Unione Europea: «Non basterà un ricorso al TAR a bloccare le opere del Recovery» (Il Sole); «Semplificazioni, il ricorso al TAR non potrà più bloccare i lavori» (Il Messaggero); «Grandi Opere, il ricorso al TAR non blocca più i lavori» (Il Giornale). Sono questi i titoli di alcuni giornali estrapolati dalla stampa nazionale.
La norma in questione (art. 48) recita: «In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 (opere incluse nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea), si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
Nella proposta originaria la norma faceva riferimento solo alle opere di competenza statale. In sede di conversione, la previsione normativa è stata estesa anche alle opere di competenza degli Enti locali. Ciò perché molti interventi sono affidati direttamente alle Regioni e agli Enti locali. I soli Comuni sono investiti da progetti per euro 30 miliardi. 
Il riferimento all’art. 125 c.p.a. comporta l’estensione alle opere del Pnrr della particolare disciplina già prevista per le opere strategiche di interesse nazionale, per le quali viene così limitato l’intervento del Giudice amministrativo: in sede di pronuncia del provvedimento cautelare il Giudice deve tenere conto, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva, del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera da comparare con la irreparabilità del pregiudizio che subisce il ricorrente. Ed inoltre, la sospensione o l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato. In tal caso il ricorrente vincitore, pretermesso, ha diritto solo al risarcimento del danno per equivalente.
Non può sottacersi, peraltro, che è comunque ipotizzabile una responsabilità erariale della Stazione appaltante per il maggior esborso in termini risarcitori e non solo.
A tal proposito merita un approfondimento, a margine della disciplina processuale che velocizza la realizzazione delle opere pubbliche, la eventuale salvaguardia della potestà di annullamento in autotutela da parte della P.A.. Sicché quella caducazione che non può essere disposta dal G.A., potrebbe essere perseguita dall’Amministrazione, ricorrendone i presupposti di legge.
La questione fu affrontata nel contenzioso per l’affidamento dei lavori della 275, infrastruttura strategica di interesse nazionale rientrante nella previsione dell’art. 125 c.p.a..
In quella vicenda, dopo numerosi ricorsi, il Consiglio di Stato riconobbe il diritto dell’ATI Matarrese-Coedisal (quarta classificata) a conseguire l’aggiudicazione dei lavori, con esclusione delle ditte che la precedevano.
Nelle more, però, ANAS aveva stipulato il contratto con la prima classificata. Sicché il Giudice, applicando la disciplina dell’art. 125 c.p.a., escluse la caducazione del contratto affermando che rimaneva nella disponibilità dell’Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela.
In tal senso si mosse l’ANAS, ma il TAR di Lecce annullò il provvedimento affermando, tra l’altro, un parallelismo tra la disciplina processuale e quella sostanziale, disconoscendo la possibilità per la Stazione appaltante di intervenire in autotutela.
La sentenza del TAR fu, però, riformata dal Consiglio di Stato, che ribadì come l’annullamento in autotutela costituisca estrinsecazione di un potere proprio dell’Amministrazione, non limitato dalla disciplina processuale.
Sta in fatto che per la 275 si pervenne, su segnalazione dell’ANAC, all’annullamento dell’intero procedimento concorsuale per le “macroscopiche illegittimità” commesse dalla Stazione appaltante e segnalate dal Consiglio di Stato.
Dal 2016 ad oggi il tempo si è fermato.

La vicenda della 275 non è un buon auspicio per le opere delle Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, e dimostra che per la realizzazione delle opere pubbliche non è sufficiente limitare i poteri del Giudice amministrativo a fronte delle carenze operative della Pubblica amministrazione.

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