L'autonomia differenziata vìola Parlamento e Costituzione

L'autonomia differenziata vìola Parlamento e Costituzione
di Giuseppe TESAURO
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Martedì 12 Febbraio 2019, 16:44
Il tema delle autonomie regionali è stato portato all’attenzione degli italiani quasi esclusivamente attraverso le pagine dei giornali soprattutto meridionali. Eppure l’argomento era ed è tale da meritare una riflessione approfondita e generale, non limitata a qualche palazzo romano, dove da tempo si sussurra di un orientamento sulla realizzazione di un sistema di autonomie differenziate.

L'autonomia per alcune regioni a statuto ordinario, quelle che l'hanno chiesto prima e con maggior forza di altre, come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Di tale orientamento quasi nulla era dato sapere quanto ai contenuti, anche se si poteva intuire. Domenica sono stati svelati i punti essenziale di questa bozza riservatissima. In definitiva l'Italia della gente comune appare sostanzialmente quasi all'oscuro dei reali contenuti di una iniziativa che si dice vicina ad una realizzazione scontata, con una riduzione del ruolo del Parlamento che si pretende limitato ad un sì o un no. La preoccupazione si va diffondendo soprattutto nel meridione, anche se non mancano personaggi che si sforzano di tranquillizzarci, come ho letto di recente su queste colonne nell'intervista al presidente della regione Veneto.

Eppure il tema è di quelli più rilevanti, in quanto investe l'assetto istituzionale, sociale ed economico dell'intero nostro Paese così come disegnato nella Costituzione repubblicana. Sarebbero trasferiti alla competenza esclusiva delle Regioni interessate gran parte delle competenze concorrenti. Si va dalla potestà legislativa in materia di servizi per il lavoro, compresa la Cassa integrazione, alla parte di IRPEF necessaria per coprire il costo per l'esercizio delle funzioni trasferite, calcolato sui costi storici e senza restituzione della parte eccedente, dai maggiori poteri sulla sanità, soprattutto quanto alla spesa, alla regionalizzazione della scuola e dei professori, fino ai giudici di pace. Non è poco.

L'articolazione territoriale è certamente uno degli elementi, anzi dei valori più significativi indicati dall'Assemblea costituente, espressione del pluralismo coniugato in tutti i modi, dunque del sistema di diritti della persona, fondamentali e non, dei diritti sociali e di libertà, in definitiva del principio democratico, di partecipazione di tutti all'esercizio dei poteri sovrani. Con essa si è sancita l'esigenza del contributo della periferia alla individuazione ed applicazione degli indirizzi politici nell'interesse di tutti. In breve si voleva assicurare, anche attraverso l'articolazione territoriale, un sistema completo di pesi e contrappesi, ad evitare che una contingente maggioranza potesse esercitare indisturbata la potestà di governo.

L'attribuzione di competenze anche rilevanti alle periferie, tuttavia, non poteva non coniugarsi con il disegno complessivo tracciato nella Costituzione ed in particolare con il valore dell'eguaglianza, da soddisfare anche attraverso il raggiungimento di un equilibrio tra le diverse aree del Paese quanto a sviluppo economico e sociale. E non è di poco rilievo la menzione di questo valore anche nel disegno comunitario. Già nel Preambolo dei trattati del 1957 leggiamo dell'obiettivo di conseguire il rafforzamento e la convergenza delle economie degli Stati membri e l'equilibrio tra le regioni con diverso tasso di sviluppo. Il trattato aggiornato a Lisbona ha poi sancito che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni meno favorite (art. 174). Più di recente, nel 2018, la Commissione ed il Parlamento europeo hanno ribadito l'opportunità che l'UE, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso generale, attui azioni che rafforzino la coesione economica, sociale e territoriale e riducano le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l'arretratezza delle regioni in ritardo di sviluppo. Inoltre, gli Stati membri (in collaborazione con la Commissione) sono stati invitati a definire per le diverse regioni strategie, programmi e azioni su misura, tenendo conto delle tendenze e delle disparità subregionali.

L'ancoraggio dell'articolazione territoriale nella nostra Costituzione al principio di eguaglianza è evidente, per ciò stesso del principio di ragionevolezza. La logica di un riequilibrio verso l'alto e non solo verso il centro, affinché l'indivisibilità dello Stato (art. 5 Cost.) abbia una valenza sostanziale, emerge con chiarezza da alcuni elementi non di dettaglio che segnano direttamente o indirettamente i limiti dell'attribuzione di competenze alle autonomie locali. Basti pensare al coordinamento della finanza pubblica attribuito alla competenza legislativa dello Stato, così come il sistema tributario complessivamente considerato (art. 119 Cost.), oltre al limite generale di legittimità rappresentato dall'intera Costituzione. Specifico elemento del rapporto tra competenze dello Stato e competenze delle regioni è poi il richiamo (art. 120 Cost.) alla tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che dunque devono riguardare l'intero territorio nazionale (art. 117, terzo comma, lett. M, e art. 120 Cost.).

L'obbligo di rispettare questi confini delle autonomie ulteriori prefigurate per le regioni a statuto ordinario, richiede con tutta evidenza, al governo oltre che alle regioni interessate, il massimo di chiarezza e di trasparenza nell'informazione sui termini precisi di un cambiamento non da poco dell'assetto istituzionale, e non solo, dello Stato. La circostanza che per tale cambiamento sia sufficiente una legge ordinaria di sicuro non autorizza ad avvolgere nella nebbia il percorso decisionale e a non informare con adeguata diffusione i contenuti del progetto - l modo ancor mi offende -, così come la ratifica del Parlamento richiesta per l'accordo tra il Governo e le Regioni non può tradursi in un ruolo di semplice passacarte. Non è accettabile, in un Paese democratico, che il tutto si risolva in una stanza dei bottoni riservata senza che maturi il sospetto di una deriva non certo in sintonia con la democrazia pluralista voluta dalla Costituzione.
 
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