Fisco, il Cdm: "Clima di collaborazione
e controlli meno invasivi"

Fisco, il Cdm: "Clima di collaborazione e controlli meno invasivi"
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Venerdì 4 Settembre 2015, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 5 Settembre, 16:51

ROMA - Mano più soft. «Collaborazione», «controlli meno invasivi» e soprattutto niente duplicazioni per evitare disagi alle imprese. Lo prevede - è scritto nel comunicato di Palazzo Chigi diffuso al termine del Cdm - il decreto legislativo che attua la delega fiscale nella riorganizzazione delle Agenzie.

«L'attività deve essere ispirata al principio del 'controllo amministrativo unico’». «Nella loro riorganizzazione - è scritto nel comunicato - le agenzie devono garantire controlli meno invasivi e facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del 'controllo amministrativo unico'. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l'attività dell'impresa».

L'obiettivo del decreto - viene spiegato - è la revisione dell'organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. È previsto il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l'attrattività degli investimenti in Italia. Rispetto alla versione del decreto approvato dal Consiglio dei ministri nel primo esame preliminare del 26 giugno scorso è stata stralciata la norma sui concorsi per il dirigenti in quanto la stessa è confluita nel dl enti locali, già approvato dal Parlamento e in vigore dal 15 agosto 2015.

SUBITO NUOVE SANZIONI PENALI,STRETTA SU DATORI-EVASORI Scatteranno da subito le nuove sanzioni penali fiscali, che seguono un criterio di proporzionalità e alleggeriscono gli interventi sugli 'errori' privi di meccanismi fraudolenti. È una delle novità prevista dallo schema di decreto delegato sulle sanzioni tributarie penali che, approvato dal Cdm, dovrà essere esaminato in 10 giorni dal Parlamento per esprimere il parere finale.

Tra le novità l'aumento fino a 4 anni del carcere previsto per i datori di lavoro in caso di omessa dichiarazione.

Il decreto legislativo -spiega il comunicato - rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo «secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, l'obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti». Il testo ha raccolto solo alcune delle indicazioni provenienti dal Parlamento. Tra le novità introdotte con il secondo esame preliminare - riporta il comunicato - «vi è la specificazione che il nuovo regime penale si applica subito dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 2017». Se si eccettua l'aumento di un anno della pena massima per i sostituti d'imposta in caso di omessa dichiarazione, il resto del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato.

Ecco, nella sintesi del comunicato diffuso da Palazzo Chigi, cosa prevede.

1) FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando a) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l'attività di accertamento; b) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all'ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

2) DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l'imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

3) OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

4) SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l'iva e la riscossione dei tributi. L'obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell'adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all'imposta o al credito dichiarato.

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