Dal Tar di Lecce un nuovo sì all’edificazione nei 300 metri dalla costa

Dal Tar di Lecce un nuovo sì all’edificazione nei 300 metri dalla costa
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Giovedì 10 Marzo 2022, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 12 Marzo, 11:31

Nuova conferma sulla possibilità di edificare nell'ambito dei territori costieri, ma a condizione che il contesto sia già caratterizzato dalla presenza diffusa di edifici. Questo il risvolto della sentenza numero 383/2022, pubblicata lo scorso 9 marzo 2022 (Presidente e Relatore Ettore Manca), che ha accolto il ricorso promosso collettivamente da 13 privati, tutti difesi dagli avvocati Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, che avevano richiesto di poter realizzare una costruzione in località Lido Marini, ricadente nei 300 metri dal mare, all'interno del centro abitato caratterizzato dalla presenza di svariate altre abitazioni.

Il caso

Nel caso in esame, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’area interessata dall’intervento è situata all’interno di una maglia edificata in cui il numero di costruzioni presenti supera di gran lunga quello delle aree prive di fabbricati. L'elemento di novità della vicenda è costituito dalla disapplicazione, da parte del Giudice Amministrativo, delle "Schede PAE" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che, interpretate letteralmente, sembrano escludere in maniera generalizzata la realizzazione di ogni nuova costruzione nella fascia costiera dei 300 metri dalla costa.

Secondo il Tar Lecce, le previsioni del citato piano paesaggistico devono essere interpretate ed applicate alla luce del principio di ragionevolezza, anche in considerazione del fatto che la disciplina sul paesaggio di livello nazionale, rispetto alla quale la regolamentazione regionale deve essere coerente, esclude dall'operatività del vincolo di inedificabilità nei 300 metri dal mare le zone densamente edificate e quindi in sostanza i centri abitati.

Sulla questione relativa all’edificabilità nei 300 metri dalla costa, il contributo offerto dalla citata Sentenza consente di ritenere ormai chiarita, quanto meno allo stato attuale, una questione che nell’ultimo quarantennio, a far data dalla Legge Regionale 56 del 31 maggio 1980, non aveva trovato una chiara ed autorevole definizione.

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