Tar sulle proroghe delle concessioni demaniali: i Comuni non possono disapplicare la legge

Tar sulle proroghe delle concessioni demaniali: i Comuni non possono disapplicare la legge
di Alessandra LEZZI
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Venerdì 27 Novembre 2020, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 29 Novembre, 12:57

Proroghe delle concessioni demaniali, i Comuni non possono disapplicare una legge nazionale. "Potere" che, invece, è solamente del giudice

Storica pronuncia del Tar Lecce, Presidente e relatore Antonio Pasca, che, con sentenza pubblicata oggi, ha accolto il ricorso delle società titolari del Lido Samarinda e del Lido Azzurro, (difese rispettivamente dall’avvocato Danilo Lorenzo, la prima, Leonardo Marurotti e Francesco Romano la seconda,) e ha annullato il provvedimento con il quale il dirigente del Comune di Castrignano del Capo aveva revocato la disposta proroga sino al 31.12.2033 delle concessioni demaniali marittime nella titolarità delle predette società.

Nel caso di specie, il Comune di Castrignano del Capo aveva dapprima disposto la proroga delle concessioni sino al 31.12.2033 in applicazione dell’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018, ma poi aveva emesso un provvedimento di annullamento in autotutela della disposta proroga per presunto contrasto della normativa nazionale con i principi eurocomunitari. Da qui il ricorso al Tar da parte dei concessionari.

 I giudici di via Rubichi hanno sostenuto due fondamentali principi.

Da un lato, che “la norma nazionale risulta vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale la disapplicazione vincolata ed automatica disposta alle singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché caratterizzata in ipotesi di disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del comune riferimento”.

 Dall’altro, che “risulterebbe del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, attribuito prudentemente al Giudice dell’ordinamento interno e dall’ordinamento euro-unionale e supportato all’uopo dalla specifica attribuzione di poteri ad esso funzionali e prodromici, si ritenesse viceversa sic et simpliciter attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale che non dispone della possibilità di ricorrere all’ausilio di tale facoltà”.

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