Reddito di cittadinanza, non dichiara 2 terreni e 6 fabbricati: patteggia 10 mesi. C'è anche una assoluzione

Reddito di cittadinanza, non dichiara 2 terreni e 6 fabbricati: patteggia 10 mesi. C'è anche una assoluzione
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Martedì 16 Marzo 2021, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 09:44

Un patteggiamento a 10 mesi e 20 giorni, nonché una assoluzione l'esito di due vicende giudiziarie che hanno visto una donna di 50 anni, di Poggiardo, ed un uomo di 49 anni, di Otranto, accusati di avere percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone il requisito.

Nel primo caso il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, Michele Toriello, ha ritenuta congrua la pena concordata dall'avvocato difensore Umberto Muci con la Procura. La donna risponde di avere dichiarato di essere nullatenente, gli accertamenti hanno invece dimostrato che è proprietaria di sei fabbricati, due terreni e una autovettura.

Assolto invece l'uomo di 49 anni dall’accusa di avere percepito 500 euro al mese con il reddito di cittadinanza (rdc), pur non avendone diritto poiché non aveva dichiarato di vivere con un’altra persona. Il giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, Stefano Sernia, non l’ha ritenuto responsabile della violazione della disciplina di questa forma di assistenza alla povertà introdotto con il decreto legge del 28 gennaio 2019: fatto non sussiste, la formula dell’assoluzione.

Rigettata l’istanza della Procura di condannare l’imputato a due anni di reclusione, accolta invece la richiesta dell’avvocato difensore Giuseppe Gennaccari basata sul presupposto che non fosse stato effettuato alcun controllo della polizia municipale che attestasse l’effettiva convivenza stabile dell’imputato con un’altra persona.
Nel processo è stato chiarito che l’uomo avesse percepito 40 euro al mese da aprile a giugno del 2019, indicando che il suo nucleo familiare fosse composto da due persone.

Successivamente presentò un’altra domanda con la variazione dei componenti: non più due persone, ma solo lui il richiedente. Un controllo della Guardia di finanza ha dato poi il via al procedimento penale, sul presupposto della convivenza con un’altra persona.

La sentenza è stata emessa con il deposito contestuale delle motivazioni: «È bene rilevare che non risulti che....abbia rapporti di parentela con ..., né che questi sia parte di un’unione civile», spiegano le motivazioni. «E pertanto va ritenuto che egli non rientri fra i soggetti i cui redditi vadano calcolati al fine di verificare il diritto o meno, e la sua eventuale misura, alla percezione del reddito di cittadinanza». A questo proposito la sentenza entra nel merito delle norme che disciplinano l’rdc nella parte in cui definisce cosa si intenda per nucleo familiare: «Orbene, tale ultima norma è chiara nell’evidenziare che il soggetto abbia una posizione di convivenza anagrafica non per questo è considerato parte di uno stesso nucleo familiare. Ne discende che ...non andava considerato tra i familiari conviventi ed il reddito da quegli percepito non poteva concorrere a determinare la soglia reddituale dell’imputato»

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