Otranto, il Tar "boccia" la Soprintendenza: «I pontili possono restare»

Otranto, il Tar "boccia" la Soprintendenza: «I pontili possono restare»
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Mercoledì 28 Novembre 2018, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 29 Novembre, 12:05
Il Tar Lecce, accogliendo il ricorso del Comune di Otranto (rappresentato dagli avvocati Mauro Finocchito e Fritz Massa), ha concesso all’amministrazione comunale la sospensiva dell’ordinanza con cui la Soprintendenza di Lecce, all’esito della conferenza di servizi del 26.10.2018, aveva ordinato al Comune di smontare entro trenta giorni i pontili di ormeggio installati nello specchio acqueo del porto in prossimità delle antiche mura e della Torre Matta della città.

Com’è noto, tutto trae origine dalla prescrizione di stagionalità imposta dalla Soprintendenza in sede di rilascio del parere paesaggistico sul progetto di installazione di detti pontili. Prescrizione contro la quale il Comune ha presentato, negli ultimi anni, due istanze di revisione, entrambe, però, rigettate dall’organo di tutela paesaggistica e monumentale. Le domande di revisione erano state entrambe annullate con sentenza del 2017 del Tar Lecce.  Tale pronuncia era stata, però, riformata nel 2018 dal Consiglio di Stato sul presupposto che il mantenimento annuale in loco dei pontili potesse comportare -come eccepito dalla Soprintendenza- la “alterazione permanente dell’integrità visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati”.

Da tale ultima pronuncia, il Comune aveva quindi tratto la logica conclusione che il problema si sarebbe potuto risolvere intervenendo a monte. Nel senso che, se si fosse garantita l’integrità visiva dei beni tutelati anche a pontili montati, sarebbe evidentemente venuto meno, in radice, il presupposto del loro smontaggio al termine della stagione. 
E così il Comune ha fatto, facendo progettare l’abbassamento del piano di calpestio dei pontili al di sotto del piede di cemento alla base delle antiche mura e della Torre Matta, in modo da eliminare ogni possibile interferenza visiva dell’opera rispetto ai beni oggetto di tutela, al contempo mantenendo inalterata la sicurezza nell’ormeggio ad essi che gli ha meritato il parere favorevole, in sede di conferenza, del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e della Capitaneria di Porto.

Né, del resto, si sarebbe potuto obiettare che l’interferenza alla vista dei beni tutelati avrebbe potuto essere prodotta – come pure ipotizzato dalla Soprintendenza in sede di conferenza di servizi – dagli alberi delle imbarcazioni ormeggiate. E ciò in quanto lo specchio acqueo di ubicazione dei pontili ricade –com’è pacifico- nella baia del porto della città. Dove l’ormeggio di natanti e imbarcazioni da diporto sarebbe sempre e comunque consentito. Con o senza pontili. Anche perché così specificamente previsto dal vigente Piano Regolatore del Porto. Dunque l’eliminazione dei pontili non eliminerebbe l’ormeggio delle imbarcazioni.

Il resto è storia nota. La conferenza si è chiusa il 26.10.2018 con parere favorevole al nuovo progetto di otto delle nove amministrazioni partecipanti, eccettuata la sola Soprintendenza, la quale, da un lato, ha proposto opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale lunedì 26 sono state convocate, senza raggiungere alcuna intesa, tutte le amministrazioni interessate, e, dall’altro lato, ha ordinato lo smontaggio dei pontili entro trenta giorni sul presupposto che la conferenza di servizi e gli atti presupposti fossero nulli perché assunti con elusione della sentenza del Consiglio di Stato di cui si è detto.

Il Comune di Otranto, invece, ritenendo che il giudicato del Consiglio di Stato potesse essere vincolante nei soli limiti del progetto, dei provvedimenti e delle censure proposte in quel giudizio, e non anche nei confronti della nuova e diversa soluzione progettuale priva di interferenze visive, ha dato mandato ai propri legali di ricorrere al Tar.

E il giudice amministrativo leccese ha, almeno in questa primissima fase cautelare, ritenuto le ragioni esposte dagli avvocati del Comune meritevoli di condivisione e tutela, considerato, da un lato, “che le questioni proposte con il ricorso in esame risultano caratterizzate da notevole complessità, involgendo a monte la valutazione sia del rapporto tra il nuovo progetto e il giudicato formatosi sulla pregressa vicenda (giusta sentenza C.d.S. 1431/2018), sia la legittimità o meno della indizione della conferenza di servizi conclusasi il 26 ottobre 2018, sia infine la valutazione della natura e sussistenza del potere residuo esercitato dalla locale Soprintendenza con l’impugnato provvedimento in relazione alla partecipazione della stessa Soprintendenza alla conferenza di servizi di cui sopra, sia infine il rapporto tra l’impugnato provvedimento e l’esito della conferenza di servizi nella pendenza della definitiva decisione sull’opposizione soprintendentizia, riservata al Consiglio dei Ministri” dall’altro che “ricorre all’evidenza il periculum in mora connesso allo smontaggio dei pontili prima ancora dell’esito della decisione governativa”.

Esprime soddisfazione il Sindaco Pierpaolo Cariddi, in quanto il Comune può mantenere i pontili in attesa delle decisioni finali del Consiglio dei Ministri.
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