«Niente proroghe fino al 2033»: Il Consiglio di Stato gela i lidi

«Niente proroghe fino al 2033»: Il Consiglio di Stato gela i lidi
di Alessandra LEZZI
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Giovedì 21 Novembre 2019, 08:21
«Niente proroghe ai lidi fino al 2033: i Comuni non le concedano». La doccia fredda per gli stabilimenti balneari arriva da un recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato.
Una notizia che, oltre ai timori degli operatori, fa crescere il caos nella delicata questione. Il futuro e, a dirla tutta, il presente del turismo balneare si trovano nel bel mezzo di una baraonda legislativa e giurisprudenziale della quale sembra sempre più complicato immaginare gli effetti.

L'ultima parola tutt'altro che positiva per gli imprenditori del settore l'ha scritta ancora una volta, come detto, il Consiglio di Stato. Il passaggio più duro nella sentenza della Sesta sezione dei giudici di Palazzo Spada presidente Sergio De Felice -, pubblicata lo scorso 18 novembre, lascia uno spazio oltremodo risicato a qualunque speranza di proroga concessoria: «L'operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario, di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento, come del resto la giurisprudenza nazionale ha in più occasioni già riconosciuto. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, inserita nel Bilancio di previsione 2019, è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto».

Concessioni balneari, accordo fra Comune e Regione per la proroga

Il casus belli riguarda una vicenda che i giuristi di casa nostra, primo fra tutti il presidente del Tar Antonio Pasca, hanno più volte annunciato come ipotesi da tenere in conto: a Santa Margherita Ligure una società interessata ad un'area demaniale in concessione ha chiesto all'ufficio competente, a ridosso della scadenza del 2002, di indire i bandi perché interessata a partecipare. Il Comune, in due occasioni, risponde che quell'area non può essere messa a bando perché in concessione e, successivamente, prorogata in ottemperanza della legge. Il Tar, nel 2007, dà ragione al Comune; il Consiglio di Stato, nel 2013, ribalta la decisione di primo grado, citando la Direttiva Bolkestein del 2006, l'articolo 117 della nostra Costituzione e financo l'articolo 37 del Codice della navigazione italiana che, seppur non lo impone, individua quale preferibile la selezione pubblica per i beni ad interesse economico. La storia non finisce qui. La sentenza sembra, per la società ricorrente, una vittoria di Pirro. Tecnicamente, infatti, i giudici di Palazzo Spada accolgono il ricorso contro gli atti del comune ligure che rifiutavano di indire la gara perché l'area demaniale era oggetto di concessione prorogata, ma non annullano gli atti concessori e le proroghe emanate.
Tanto che il Comune non applica la sentenza e la società è costretta a due nuovi contenziosi: uno per l'annullamento degli atti concessori ancora in corso -, l'altro per l'applicazione della prima sentenza. E i giudici amministrativi capitolini ci vanno giù pesante. È vero, precisano, che la proroga di una concessione demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutela della buona fede del concessionario, e quindi ad un periodo transitorio che permetta di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili in particolare dal punto di vista economico. Ma è vero altresì che di fronte ad una concessione iniziale rilasciata, come nel caso specifico, nel 1999, si è consumata la possibilità di aderire alla posizione mitigativa già a far data dal secondo rinnovo.
Ma rientrando alle latitudini delle coste salentine, la sentenza numero 7874 entra anche nel merito del ruolo, in questa intricata vicenda, dei dirigenti comunali e del potere amministrativo. Il rinnovo automatico della concessione demaniale marittima, provocato dalle norme di legge succedutesi nel tempo è scritto in sentenza - non integra un provvedimento amministrativo a formazione tacita né abilita l'ente ad adottarne uno a portata costitutiva. Dovendosi dunque disapplicare, per evidente contrasto con le norme UE, le disposizioni di proroga automatica, va considerato che tali disposizioni non attribuiscono neppure il potere alle amministrazioni di rinnovare quelle concessioni, con la conseguenza che gli atti di proroga sono esclusivamente ricognitivi della previsione normativa nazionale, ma sostanzialmente e giuridicamente inidonei a determinare la proroga. Pertanto debbono considerarsi nulli perché adottati in assenza del potere amministrativo previsto dalla legge 2418 del 90. Di più. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza, la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto comunitario, a maggior ragione se accertato dalla Corte di giustizia, costituisce un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni, e quindi anche per l'apparato amministrativo e i suoi funzionari, oltre che un potere e dovere per il giudice che opera anche d'ufficio.
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate, quindi. Persino Dante vacillò. E da queste parti, urge un buon Virgilio che ci prenda per mano e ci spieghi le regole arcane. La giurisprudenza che nelle ultime settimane aveva fatto ben sperare i balneari, in realtà, in un caso riguardava un cottage di Anzio su area demaniale ma a fini residenziali e non turistico-ricettivi; nell'altro, a Catanzaro, i giudici amministrativi hanno imposto al Comune di rispondere all'istanza di proroga valutandone le condizioni, ma non ha intimato all'ente di rilasciarla. Su questo treno partito a folle corsa in direzione 31 dicembre 2020 sembra che conducente e pendolari abbiano tabelle di fermate e destinazioni molto diverse. Il rischio è che si arrivi alla scadenza delle concessioni in atto in assenza sia di proroghe che di procedure di gara. Se restiamo nell'Antinferno, davanti alla soglia degli ignavi, il Salento, e non solo, non avrà servizi da offrire ai turisti per l'estate 2021, perché senza autorizzazioni da rinnovo o da procedura di gara, dal primo gennaio di quell'anno i manufatti esistenti rischieranno l'occupazione abusiva di demanio marittimo. Che Virgilio ci aiuti.
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