Limite di velocità superato, ma di poco: annullata la multa dell'autovelox sulla Lecce-Novoli

Limite di velocità superato, ma di poco: annullata la multa dell'autovelox sulla Lecce-Novoli
3 Minuti di Lettura
Sabato 23 Luglio 2022, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 14:57

Eccesso di velocità, ma di piccola entità rispetto al limite: annullato un verbale elevato dall'autovelox sulla Lecce-Novoli. Secondo il Giudice di Pace la sanzione avrebbe dovuto essere contestata immediatamente, oppure la contestazione non immediata avrebbe dovuto essere motivata.

E' innovativo il principio affermato dal Giudice di Pace di Lecce (Avv. L. Piro) che ha censurato il comportamento della Polizia Provinciale per aver elevato, tramite apparecchiatura elettronica, un verbale per eccesso di velocità di poco superiore al limite consentito, senza tuttavia contestarlo immediatamente al trasgressore.

La sentenza

Con sentenza pubblicata lo scorso 20 luglio 2202, il Giudice di Pace di Lecce ha dato ragione ad un automobilista, annullando il verbale elevato dalla Polizia Provinciale che aveva sanzionato il ricorrente per la presunta violazione delle norme del Codice della Strada sull’eccesso di velocità.  In particolare, per il Giudice che, ha accolto in pieno le tesi dello Studio Legale Matranga, il verbale è illegittimo perché viola quell'articolo del Codice della Strada che impone l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione al trasgressore ove possibile o, in alternativa, l’esplicitazione delle motivazioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. 

Nel caso del ricorrente, ha osservato il Giudice, “E’ pacifico che la contestazione immediata, può legittimamente non essere effettuata in ogni caso in cui l’accertamento venga effettuato, come nel caso di specie, su un tratto di strada individuato dal Prefetto poiché ritenuto pericoloso.

E’ ovvio che di ciò è l’amministrazione che deve gravarsi sotto il profilo probatorio e nella specie non può che darsi atto che abbia sicuramente adempiuto con la produzione degli atti amministrativi attestanti tale situazione”. Tuttavia, ha proseguito il Giudice “malgrado il rispetto delle regole sulla contestazione immediata e malgrado la fidefacienza dell’accertamento operato dal verbalizzante con l’ausilio dell’apparecchiatura, la spernibilità ed irrilevanza della velocità, porta questo giudice ad escludere che la violazione possegga tale rango e, pertanto, il comportamento dell’automobilista debba essere stigmatizzato con la sanzione pecuniaria”. 

Infatti, ha concluso il Giudice di Pace “se si tiene conto che la velocità riscontrata è stata di 73 chilometri orari anziché 60 km/h, già calcolata al netto della tolleranza del 5 per cento, l’eccesso, rispetto alla velocità consentita, risulta irrisorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA