Cartelle dell'Agenzia delle Entrate, «Notifiche non eseguite correttamente». Annullato un debito Inps di 70mila euro. Ecco perché

Cartelle dell'Agenzia delle Entrate, «Notifiche non eseguite correttamente». Annullato un debito Inps di 70mila euro. Ecco perché
di Antonella MARGARITO
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Lunedì 3 Aprile 2023, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 19:07

La sezione lavoro della Corte d’Appello di Lecce ha annullato «per invalida notifica delle cartelle impugnate», alcune cartelle relative a contributi previdenziali per una somma di circa 70mila euro. Somma pretesa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione nonostante la normativa in vigore, dal dicembre 2021, vieti l’ impugnazione dell’estratto di ruolo. Il decreto n. 146 del 2021, infatti, vieta di impugnare gli atti esattoriali, attraverso l‘estratto di ruolo, salvo che il debitore non dimostri che gli atti erano stati invalidamente notificati e che l’iscrizione a ruolo può procurargli un pregiudizio nei confronti della pubblica amministrazione.

Le cartelle non erano state notificate

Per esempio per la partecipazione ad un gara di appalto, per la riscossione di somme dovute a favore del contribuente da parte di soggetti pubblici o più in generale per la perdita di un beneficio nei rapporti con la stessa pubblica amministrazione.

In questo caso, però la Corte leccese ha rilevato che, non solo le cartelle non erano state notificate, ma le stesse, aventi ad oggetto pretese risalenti nel tempo, risultavano addirittura prescritte. Il contribuente, un imprenditore gallipolino, difeso dall’avvocato Mirko Petrachi si è visto, dunque, accogliere le proprie ragioni proprio in virtù della attenta e puntuale disamina della copiosa documentazione depositata da Agenzia delle Entrate, dalla quale è emersa la inesistenza della notifica di alcune cartelle e la successiva intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in esse riportati.

I legali

«La sentenza della Corte di Appello leccese – commenta l’avvocato Petrachi - dando ragione al contribuente, ed aderendo a recenti pronunce di alcuni tribunali (Tivoli e Brindisi), si rileva, dunque, di fondamentale importanza in un solco in cui, il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, sancito dal decreto del dicembre 2021, ha sollevato molteplici eccezioni di illegittimità costituzionale attesa la compromissione del diritto di difesa. Inoltre i giudici della Corte leccese, accogliendo le tesi sollevate dal contribuente, hanno ritenuto, in assenza di regolare notifica degli atti per i quali sia Agenzia delle Entrate Riscossione sia Inps pretendevano l’ingente pagamento, di annullare la pretesa contributiva avanzata, condannando altresì gli Enti a pagare le spese di lite in favore del contribuente».

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