Punta della Suina vince: si alle aree parcheggio. Il Tar di Lecce sblocca 600 posti auto a Punta della Suina a Gallipoli. La prima sezione del Tribunale amministrativo (presidente Antonio Pasca, estensore Silvio Giancaspro) ha emesso due sentenze in favore delle società Iniziative Turistiche Salento e Soluzioni Turistiche, entrambe amministrate dall'imprenditore Francesco Di Mattina. Sono stati così annullati i provvedimenti con i quali il Comune aveva negato il permesso all'apertura dei parcheggi temporanei a ridosso del litorale sud della città, su lotti di terreno nella zona di Punta della Suina e della Baia di Gallipoli, lungo la litoranea per Santa Maria di Leuca.
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Al centro della querelle giudiziaria c'è la legge che impone una serie di divieti sulle aree interessate da incendi, per preservarle da speculazioni edilizie.
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Le tre società (oltre alle due citate, c'è l'azienda agricola Masseria L'Ariò) hanno presentato ricorso tramite gli avvocati Martino Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi. Iniziative Turistiche Salento e Soluzioni Turistiche hanno ottenuto l'annullamento delle determine di diniego dell'Ufficio tecnico. Si attende a giorni la sentenza sul ricorso presentato da Masseria L'Ariò. Gli avvocati hanno sottolineato come il Comune abbia posto a fondamento del suo rifiuto una norma non più valida dal lontano 2003, perché aggiornata. Nelle determine, infatti, si afferma che sulle aree percorse dal fuoco è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici e strutture per attività produttive, fatti salvi i casi in cui per tali lavori non sia stata già rilasciata, prima dell'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti alla data del rogo, la relativa autorizzazione. La norma aggiornata, invece, esclude il divieto nei casi in cui la realizzazione di un determinato tipo di opere sia stata prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'incendio.
La differenza tra la vecchia norma (posta erroneamente a fondamento del diniego del Comune) e quella aggiornata (sulla quale si basano le sentenze del Tar) è tra autorizzazione e previsione: se, prima dell'incendio, sul terreno era possibile realizzare un parcheggio (e, di fatto, è stato possibile per molti anni), deve essere permesso di realizzarlo anche dopo, perché non interviene un cambio di destinazione dell'area (vietato dalla legge nei 15 anni successivi all'incendio) e il progetto non si pone in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento del rogo. Tra l'altro, hanno sottolineato gli avvocati, anche a voler dare ragione al Comune, l'incendio che ha colpito le particelle interessate è avvenuto il 5 luglio 2012, per cui il 5 luglio 2022 scadranno i 10 anni per i quali vale il divieto.
Con l'annullamento delle determine di divieto, il Comune dovrà riprendere in mano le richieste delle due società e verificare se, alla data in cui è avvenuto l'incendio, la realizzazione dei parcheggi fosse compatibile con lo strumento urbanistico vigente. Ma, considerato che i parcheggi erano già stati autorizzati in precedenza, si dovrebbe andare verso il rilascio dei permessi.
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