Nuovi parcheggi per i lidi di Gallipoli: area colpite da incendi, il no del Comune

Nuovi parcheggi per i lidi di Gallipoli: area colpite da incendi, il no del Comune
di Vittorio Calosso
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Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:00

Parcheggi stagionali su aree incendiate, arriva il diniego del Comune di Gallipoli. La motivazione: «L’attività di posteggio seppur temporanea e non comportante variante urbanistica, in quanto suscettibile di produrre introiti è a tutti gli effetti assimilabile ad una attività produttiva vietata nelle aree percorse dal fuoco».
C’è il no all’approvazione di tre aree di parcheggio temporaneo lungo la direttrice del litorale sud di Gallipoli, già in passato utilizzate anche per ampliare le aree sosta nella stagione estiva.  Con tre determine dell’ufficio Tecnico, il Comune ha espresso parere contrario al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di zone di parcheggio temporaneo su tre lotti di terreno che si trovano nella zona di Punta della Suina, nei terreni adiacenti alla Baia di Gallipoli e nei pressi della masseria L’Ariò. Tutte ricadenti lungo la litoranea per Santa Maria di Leuca e nei pressi del parco di Punta Pizzo, della cittadina del Salento che da anni ormai viene presa d'assalta da decina di migliaia di turisti durante l'estate.

Permessi temporanei

Le richieste arrivate dalle società interessate (la Iniziative Turistiche Salento, la Sotur e la società Azienda Agricola Masseria L’Ariò) erano state inoltrate a settembre dello scorso anno allo scopo di fornire i servizi di posteggio per le varie attività turistiche della zona per i prossimi mesi. Nella maggior parte dei casi si tratta di zone ex agricole e coltivate a grano che i proprietari hanno inteso riconvertire ad aree a parcheggio stagionale, come avvenuto per alcune di esse (quella della zona a ridosso di Punta delle Suina, ad esempio) per altro in maniera spontanea e senza regolamentazione dal 1980 (come parcheggi estemporanei non a pagamento) sino al 2014. E poi autorizzate, a partire sempre dal 2014 in poi, nei soli mesi estivi, nell’ambito della ricognizione che il Comune, ormai da diversi anni, compie per reperire le aree di sosta pubbliche da istituire sui terreni privati per decongestionare l’afflusso dei veicoli nella stagione balneare. 

Legge catasto incendi: interdizione per 10 anni

La questione di fondo alla base del diniego dell’autorizzazione è legato all’applicazione delle norme delle legge 353 del 2000 sull’istituzione del catasto incendi delle aree attraversate dal fuoco. Nell’ambito dell’approfondimento dell’istruttoria gli uffici comunali hanno verificato che alcune delle particelle catastali delle zone da adibire a parcheggio temporaneo corrispondevano ad aree perimetrate all’interno del catasto incendi per gli anni 2012, 2013 e 2019. E la norma in questione prevede che per almeno dieci anni è vietata la realizzazione di infrastrutture finalizzate ad attività produttiva nelle aree percorse dal fuoco. 
Per questo già nella fase di preavviso del diniego gli uffici comunali avevano invitato le società a riformulare le richieste, escludendo quelle parti di terreno censite dalla Forestale dei carabinieri, come aree percorse dal fuoco.

Le società hanno presentato a loro volta delle memorie difensive contestando la circostanza che le aree adibite a coltivazione, quindi prive di rovi, sterpaglie e ramaglie, potessero essere state interessate da incendi e appellandosi anche all’incongruenza che la maggior parte delle stesse, per le quali è stata presentata istanza di rilascio di autorizzazione, sono le stesse che sino al 2021 hanno ottenuto il via libera del Comune per ampliare i posteggi stagionali estivi.

Il contrasto

Il Comune ha reiterato però la sua posizione di diniego, esibendo le particelle del catasto degli incendi degli anni passati dalle quali si evince l’inserimento di quote parte dei terreni in questione. E soprattutto ribadendo che le vecchie autorizzazioni stagionali sono per altro state rilasciate in via anche straordinaria e contingente per ovviare alle problematiche del caos estivo.
Ma fondamentalmente, si legge nelle determine di rigetto definitivo delle autorizzazioni, “l’attività di parcheggio, se pur temporaneo e non comportante variante urbanistica, in quanto suscettibile di produrre introiti è a tutti gli effetti assimilabile ad una attività produttiva e quindi la sua autorizzazione risulterebbe in contrasto con la legge 353/2000”.

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