Salento, ribasso del 99,99 per cento: il Tar dice no, annullata l'aggiudicazione

Salento, ribasso del 99,99 per cento: il Tar dice no, annullata l'aggiudicazione
di Andrea TAFURO
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Martedì 4 Aprile 2023, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 5 Aprile, 13:31

Il Tar Lecce boccia il ribasso del 99,99% applicato alle spese generali dell’offerta economica della cooperativa “Egle”, risultata vincitrice del bando per l’affidamento del “Centro servizi per le famiglie” dell’Ambito di zona di Gallipoli e annulla l’aggiudicazione della gara.

La sentenza

I giudici amministrativi, con sentenza n. 430/23, hanno accolto il ricorso presentato dalla cooperativa “Raggio di Sole” (seconda classificata nella gara di appalto) difesa dagli avvocati Luigi Mariano e Alfredo Matranga.

I due legali, in giudizio, avevano acceso un faro sull’assegnazione dell’appalto dei servizi sociali in favore dei cittadini residenti nei comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie, per la durata di 18 mesi e per un valore presunto a base d’asta di 215.318,53 euro (iva esclusa), affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, gli avvocati hanno contestato il ribasso del 99,99% dell’offerta economica presentata dalla cooperativa prima classificata per le spesi generali, che nel bando erano stabilite in 15.949,52 euro. A tutela degli interessi dei lavoratori, il costo complessivo del servizio di 199.369,02 euro non poteva invece essere ribassato. 

Spese generali per 1,59 centesimi

Il Tar ha quindi rilevato come il ribasso proposto dalla Egle sulle spese generali, fosse illegittimo. Nella sentenza è riportato “l’Amministrazione resistente, ha ammesso alla gara la Egle Coop., sebbene il costo reale del personale indicato nella sua offerta, pari a euro 191.475,49, risulti ribassato rispetto a quello risultante dagli atti di gara”. Ed ancora, secondo il collegio giudicante “l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante si apprezza maggiormente, se si considera che proprio in forza del ribasso praticato sulle spese generali – corrispondente, in termini reali, ad un importo di 1,59 centesimi di euro, ictu oculi insufficiente a coprire i costi de quibus per la prevista durata contrattuale di 18 mesi – la contro interessata ha potuto ottenere il massimo punteggio previsto per la valutazione dell’offerta economica, ossia 20 punti”. Tali evenienze sono quindi state ritenute dal Tar Lecce in violazione delle norme di gara. Il giudice amministrativo ha infine condannato le parti soccombenti (Ambito di Zona di Gallipoli e Cooperativa Egle) alla refusione, in favore della “Raggio di Sole”, delle spese di giudizio.

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