Case entro 300 metri dal mare: nuovo sì del Tar se la zona è urbanizzata

Case entro 300 metri dal mare: nuovo sì del Tar se la zona è urbanizzata
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Sabato 12 Dicembre 2020, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 12:43

«Si può costruire entro 300 metri dal mare se la zona è urbanizzata»: c'è una seconda decisione del Tar di Lecce a ribadire che il vincolo di non edificabilità a ridosso dalla costa non è assoluto. Tutt'altro: il vincolo è derogabile. Un verdetto riguardante Otranto - a distanza di pochi mesi da quello del giugno scorso di Marina di Mancaversa - che conferma una breccia aperta e che, sulla carta, incrocia le aspettative e le richieste di migliaia di salentini chiamati a fare i conti con i vincoli imposti dalla Soprintendenza: la possibilità, dunque, di costruire - una casa, un appartamento, una villa - nelle cosiddette zone A e B del litorale a patto che i Comuni rivieraschi lo abbiano previsto con uno strumento urbanistico in vigore prima del 1985. Prima che le norme Galasso cambiassero lo scenario limitando le concessioni.
Non solo. La querelle in corso da molto tempo per via della posizione restrittiva che è stata assunta dalla Regione Puglia finisce a Roma per il tramite di un'interrogazione parlamentare. Una sollecitazione rivolta al Governo per fare chiarezza.


L'ultima decisione del Tar Lecce - presidente Antonio Pasca, consigliere ed estensore della sentenza Ettore Manca, primo referendario Maria Luisa Rotondano - riguarda Otranto, come si diceva, per la realizzazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione alla via Porto Craulo. I due ricorrenti sono proprietari di un terreno, e vorrebbero costruirci su un immobile. Il Comune di Otranto, però, rigetta l'istanza per ottenere il permesso per costruire facendo riferimento al parere negativo espresso dalla Commissione locale per il paesaggio alla luce di quanto stabilisce il Pptr (Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia).
Il Tar la pensa in modo diverso. «Il lotto di terreno spiegano i giudici nella sentenza è ricompreso in zona B di completamento sin dagli anni 70».

E il divieto di edificare «non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali A e B». Come accade in molti dei comuni del Salento in riva al mare.


E' stato affrontato anche un altro punto. Il lotto è tra l'altro ricompreso nel territorio dichiarato di «notevole interesse pubblico» con decreto ministeriale del 20 settembre 1975. Ma il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, anche in questo caso «deve contenere spiega il Tar una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell'opera con riferimento alla quale l'autorizzazione eichiesta, dovendo la motivazione doverosamente (cor)rispondere ad un modello che contempli la descrizione dell'edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio». E, quindi, la normativa vigente, «non sancisce in modo automatico l'incompatibilita di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela». Quindi l'eventuale stop va motivato con rilevazioni e giudizi «puntuali».


Le disposizioni attuali, specie quelle regionali, sono invece piuttosto restrittive: impossibile ottenere permessi per costruire a 300 metri dalla costa, anche dove ci sono insediamenti cosiddetti A e B, così tipizzati prima della data limite del 1985. Poiché il Tar dice il contrario (con due sentenze), e per evitare che si debba sempre giungere a formulare un ricorso per ottenere una interpretazione puntuale del groviglio di leggi in vigore, ora viene invocata chiarezza normativa.
Dai palazzi della giustizia a quelli della politica. La deputata del gruppo Misto, Nadia Aprile, ha firmato un'interrogazione parlamentare. «La Soprintendenza di Brindisi, Lecce e Taranto - si legge nell'interrogazione a sua firma - con un'interpretazione combinata delle predette norme, esprime ricorrente parere negativo al rilascio dei pareri prodomici all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di costruzioni nella fascia dei 300 metri dal mare nelle zone A e B di completamento e invita i comuni delle province di Lecce, Brindisi e Taranto a denegare il rilascio di qualsiasi assenso. Nonostante con recenti sentenze il Tar Lecce abbia annullato i pareri rilasciati dalla stessa soprintendenza». Accade quindi che porzioni libere ricadenti nelle zone A e B degli agglomerati urbani costieri vengono, aggiunge la Aprile, «permanentemente sottratte ad ogni utilizzo da parte dei proprietari».


Viene richiesto l'intervento del governo che «potrebbe limitarsi scrive Aprile - per ora, a consentire la disapplicazione delle norme di attuazione del Pptr sui territori dei Comuni che non hanno ancora adeguato la strumentazione urbanistica locale allo stesso, con conseguente esclusiva applicabilità della normativa nazionale». Si invoca, insomma, una visione uniforme sul tutto il territorio nazionale. Per evitare che a sciogliere i nodi debba essere, come spesso accade, la magistratura.

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