Arneo, cartella annullata. I giudici sulle bonifiche: «Prima i benefici, poi il tributo»

Arneo, cartella annullata. I giudici sulle bonifiche: «Prima i benefici, poi il tributo»
di Donato NUZZACI
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Giovedì 21 Luglio 2022, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 17:40

Con un'altra pronuncia sull'annoso tema dei contributi di bonifica richiesti dagli enti ai consorziati, la Commissione tributaria provinciale di Lecce, sezione cinque, ha annullato con una sentenza depositata il 19 luglio scorso, un sollecito di pagamento emesso per conto del Consorzio di Bonifica di Arneo, per contributi consortili relativi all'anno 2015. Ed è tornata a ribadire i principi già espressi più volte dalla Corte di Cassazione. «Il beneficio dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico per il contribuente e deve incrementarne il valore del proprio immobile. E non è sufficiente un beneficio derivante dal mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica». 

Il ricorso


Nel ricorso presentato da un contribuente difeso dall'avvocato Maurizio Villani, lo stesso metteva in evidenza una serie di aspetti, tra i quali la «decadenza dal potere impositivo, la mancanza di prova dell'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza e l'assenza di beneficio per il proprio fondo», depositando anche una consulenza tecnica di parte.

Nel corso del giudizio, si costituiva il Consorzio, il quale eccepiva «l'inserimento dei fondi del ricorrente nel perimetro di contribuenza, la legittimità dei piani di classifica e della richiesta di pagamento, tenuto conto anche dell'insussistenza di vizi formali dell'intimazione». La Commissione riunita in composizione collegiale alla fine ha accolto le eccezioni di diritto e di merito dell'avvocato Villani e ha annullato il sollecito di pagamento del Consorzio di bonifica Arneo per l'anno 2015.


«La lunga e approfondita sentenza è importante perché ha definitivamente chiarito quali sono i principi nella materia dei consorzi di bonifica più volte stabiliti dalla Corte di Cassazione - spiega Villani -. In particolare, i presupposti del potere impositivo del Consorzio sono costituiti dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dall'inerenza del beneficio al fondo. Per cui il beneficio deve essere diretto e specifico e non mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica». Detto questo, è stato ribadito inoltre che «l'adozione del piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio recato al fondo ma, in assenza del perimetro di contribuenza e di mancata valutazione nell'ambito del piano di classifica, grava sul consorzio l'onere di provare il conseguimento da parte dell'immobile, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio». Lo stesso discorso vale per le cosiddette spese istituzionali richieste dal consorzio al contribuente. «Speriamo che questa importante sentenza - dichiara l'avvocato Villani - convinca il Consorzio di Bonifica dell'Arneo a sospendere e ritirare tutti i solleciti di pagamento che sta notificando in questo periodo». Intanto anche le associazioni dei consumatori seguono questo argomento. Biagio Malorgio segretario provinciale Udicon Lecce (consumatori) spiega che «il nostro gruppo sta difendendo i contribuenti con ricorsi in autotutela inviati direttamente ai consorzi. A nostro avviso, spetta ai Comuni il compito di fare una attenta valutazione dei piani di bonifica e di classifica in modo da verificare effettivamente tutte quante le particelle che usufruiscono dei servizi dei consorzi. Da oggi in avanti, gli enti comunali non devono più approvare piani di bonifica in modo burocratico ma devono controllare effettivamente particella per particella, comprensorio per comprensorio i servizi reali che il consorzio eroga. Anche la Regione Puglia prenda atto che il tributo è riferito ai servizi erogati dagli enti di bonifica e renda questi ultimi partecipati a tutti gli effetti da parte dei consorziati».
 

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