Il ricorso
Per il giudice, che ha accolto il ricorso dell’avvocato Alfredo Matranga, “la taratura del solo prototipo dell’apparecchio di rilevazione utilizzato per rilevare l’infrazione non è sufficiente, perché occorre tarare lo strumento realmente utilizzato sul posto dell’installazione”.
Altri tre verbali annullati
Ancora in riferimento all’autovelox sulla Maglie-Lecce, altri tre verbali erano stati annullati con altrettante differenti motivazioni. Per i giudici di pace di Lecce, Carluccio, Santoro e Piro, che hanno accolto i tre ricorsi, i verbali del Comune di Cavallino sono risultati da annullare rispettivamente perché l’apparecchio di rilevazione non possedeva la taratura aggiornata, le indicazioni stradali sulla presenza dello strumento non risultano a norma di legge e, infine, se l’eccesso di velocità non è rilevante occorre la contestazione immediata dell’infrazione.
Un ulteriore caso, con identico risultato a favore dell’automobilista ricorrente, riguarda l’autovelox installato dal Comune di Trepuzzi sulla Lecce–Brindisi. La sentenza del giudice di pace, Veneranda Raffaella Cerfeda, ha cancellato due multe con la motivazione che gli apparecchi elettronici di velocità devono essere “debitamente omologati” e “possono essere utilizzati solo con l’ausilio degli agenti accertatori, in quanto non conformi alla normativa che ne consente l’utilizzo in modalità automatica”.
Stralcio dei verbali elevati tramite apparecchiature elettroniche che si susseguono in Tribunale e riguardano non solo le arterie provinciali ma anche Lecce città. A rischio annullamento infatti tutti i verbali notificati dalla Polizia municipale di Lecce tramite la società privata “Centro Servizi Sapi CMP Bologna”. La decisione è stata presa in una recente sentenza, dal Gpd di Lecce, Veneranda Raffaella Cerfeda. Il ricorrente aveva prima proposto ricorso al Prefetto di Lecce contro una multa elevata per violazione della Ztl e, poi, a seguito del rigetto del ricorso, si era rivolto al Giudice di Pace contro l’ordinanza del prefetto. Entrambi i provvedimenti, sia il verbale che la successiva ordinanza, risultavano notificati tramite poste private. Vizio che il ricorrente, assistito dall’avvocato Alfredo Matranga, ha lamentato sia innanzi al Prefetto che innanzi al Giudice di Pace e quest’ultimo gli ha dato ragione ritenendo nulle le notifiche e pertanto illegittimi i provvedimenti impugnati.
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