Anatra zoppa, storica sentenza: «Violata la Costituzione, il ministero risarcisca due consiglieri di centrodestra esclusi»

Palazzo Carafa
Palazzo Carafa
di Paola ANCORA
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Mercoledì 17 Aprile 2019, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 11:55
«La ritardata elezione dei consiglieri comunali deve essere risarcita dal ministero dell'Interno». A stabilirlo, con una storica sentenza, i giudici del Tar Lecce, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dall'avvocato Pietro Quinto per conto degli ormai ex consiglieri Angelo Tondo e Attilio Monosi.

All’indomani delle elezioni amministrative del 2017 la Commissione Elettorale Centrale, attraverso un’illegittima interpretazione dell’articolo 73 del Testo Unico degli Enti Locali, attribuì il premio di maggioranza alle liste che avevano sostenuto il sindaco Carlo Salvemini, nonostante al primo turno una diversa coalizione di liste avesse conseguito la maggioranza dei voti, cioè oltre il 50%. Nonostante ciò - ribadirono i giudici del Tar e poi del Consiglio di Stato - fu attribuito il 60% dei seggi al sindaco eletto nel turno di ballottaggio, situazione poi ribaltata dai verdetti dei giudici amministrativi. 
Dunque Lecce si ritrovò con la cosiddetta “anatra zoppa”. Il resto è storia dei giorni nostri.

Tondo e Monosi, nello specifico, avevano assunto la loro carica di consiglieri con un ritardo di sette mesi e dopo aver varcato le soglie di Palazzo Carafa, sempre con l'avvocato Quinto, hanno proposto ricorso al Tar per ottenere dal Ministero dell’Interno il risarcimento del danno derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, qual è quello dell’esercizio del ruolo pubblico di consigliere comunale.

Il Tar di Lecce (presidente Pasca, estensore Ferrazzoli) ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Quinto, disconoscendo il danno patrimoniale - giacché il compenso che spetta al consigliere è di natura indennitaria, cioè legato a doppio filo all'effettivo svolgimento del mandato elettorale - ma ha invece riconosciuto il danno cosiddetto non patrimoniale, cioè il danno morale, liquidato in via equitativa.

«Osserva il Collegio - hanno scritto i giudici - che il pregiudizio subito dagli istanti trae la sua origine dal comportamento dell’Ufficio Centrale Elettorale che ha colposamente errato nell’attribuzione del premio di maggioranza e, quindi, nella redazione del verbale successivamente annullato (il c.d. danno evento). Conseguentemente ricorre il nesso di causalità. Sussiste, altresì il nesso di causalità giudica, atteso che, dalla privazione del diritto di svolgere l’incarico politico in esame è derivato il danno non patrimoniale consistente nella compromissione del diritto al pieno sviluppo della personalità umana, meritevole di tutela ai sensi degli artt. 3 e 4 della Costituzione».

«Si è trattato di una battaglia di principio – ha commentato Quinto - che assume una rilevanza di carattere generale a tutela del diritto di elettorato passivo di tutti i cittadini ma soprattutto perché afferma la responsabilità delle Commissioni Elettorali, che, in tutti i procedimenti amministrativi e non solo per le elezioni negli enti locali, devono garantire il rispetto delle regole procedimentali e sostanziali a tutela dell’interesse pubblico».

Per effetto dell’accoglimento del ricorso, il Tar ha liquidato in via equitativa un danno non patrimoniale nella misura di 1.000 euro, oltre interessi (che i ricorrenti devolveranno in beneficienza) ed ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese legali. Il Tar ha anche precisato, respingendo la contraria eccezione dell’Avvocatura dello Stato, che la responsabilità risarcitoria è imputabile al Ministero dell’Interno, atteso che l’Ufficio elettorale Centrale è un organo straordinario della pubblica amministrazione che fa capo appunto al Ministero dell’Interno.




 
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