Dpcm, il Viminale: dal 15 febbraio riprendono i concorsi pubblici

Dpcm, il Viminale: dal 15 febbraio riprendono i concorsi pubblici
Dpcm, il Viminale: dal 15 febbraio riprendono i concorsi pubblici
di Rosario Dimito
4 Minuti di Lettura
Lunedì 18 Gennaio 2021, 17:36

Dal 15 febbraio 2021 è consentita, nel rispetto di appositi protocolli anti-COVID, la ripresa delle prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova. In tema, si segnala, inoltre, la conferma delle precedenti disposizioni dalla cui coordinata lettura discende che restano consentite le procedure concorsuali concernenti, oltre al personale sanitario e della protezione civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E' quanto prevede la circolare del Viminale, emanata in data 18 gennaio, dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, che prendendo spunto dal decreto legge del 14 gennaio che allunga lo stato di crisi al 30 aprile e il Dpcm dello stesso giorno, che riformula le misure restrittive, fornisce ai prefetti e commissari di governo, le interpretazioni autentiche delle misure.

Il decreto-legge conferma fino al 15 febbrai, la previsione delle vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse - con la consueta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione – dall’altro, detta ulteriori disposizioni in tema di spostamenti, che troveranno applicazione fino al 5 marzo 2021. L’eventuale favorevole andamento epidemiologico - in presenza di uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso e quando l’incidenza settimanale dei contagi risulti inferiore, per tre settimane consecutive, a 50 casi ogni 100.000 abitanti - darà luogo, con ordinanza del Ministro della Salute, al passaggio del territorio regionale interessato in una cosiddetta “area bianca”, di nuova costituzione nella quale non si applicheranno le misure restrittive previste dall’attuale normativa anti-COVID per l’area “gialla”, per quella “arancione” e quella “rossa”, bensì appositi protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

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Nella cosiddetta area gialla, si confermas la vigenza del divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).

Il comma stabilisce, inoltre, che, in ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Fino al 15 febbraio, restano interdetti gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative. 

Le altre misure

Dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, riapertura di musei, istituti e luoghi di cultura a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre. Con decorrenza dal 18 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia garantita per un minimo del 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Tale previsione, che rende flessibile la ripresa dell’attività didattica in presenza, sostituendo la precedente misura, stabilita in maniera fissa, con una “forbice” percentuale, non determina la riapertura dei documenti operativi già definiti a conclusione dei lavori dei Tavoli di coordinamento istituiti presso le prefetture. Infatti, tali documenti hanno programmato la ripresa delle citate attività didattiche assumendo come obiettivo la soglia del 75% della popolazione studentesca interessata, ora fissata come tetto massimo, ricomprendendo, pertanto, ogni diversa percentuale rientrante nella “forbice”.

In area arancione restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Con riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, il provvedimento ne ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell’asporto fino alle ore 22,00, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all’area “gialla”, si introduce il nuovo limite orario delle ore 18,00. 

Nelle aree rosse restano le restrizioni di sempre.

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