Zona rossa, le Faq del Governo: spostamenti, negozi, ristoranti, scuola e sport. Cosa si può fare e cosa no

Zona rossa, cosa si può fare e cosa no: tutte le FAQ del Governo
Zona rossa, cosa si può fare e cosa no: tutte le FAQ del Governo
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Domenica 14 Marzo 2021, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 10:30

Da oggi, lunedì 15 marzo, per effetto delle ultime ordinanze del Ministero della Salute, 11 regioni (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, e Veneto) oltre alla provincia autonoma di Trento, si ritroveranno in zona rossa. Per alcune regioni, come la Lombardia, non si tratta di una novità, a differenza di altre, come il Lazio, che finora era finito al massimo in zona arancione. Ecco tutte le principali misure, cosa si può fare e cosa no in zona rossa, secondo le ultime FAQ (Frequently asked questions) sul sito del Governo.

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Negozi, ristoranti e strutture ricettive

Bar e ristoranti restano chiusi. Possibile solo l'asporto (dalle ore 5 alle 22) e la consegna a domicilio (senza limiti d'orario). Consentita la consumazione di cibi e bevande all'interno di alberghi e altre strutture ricettive, ma solo per i clienti che vi alloggiano. Restano invece aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, negli ospedali e negli aeroporti.
Salvo casi di assoluta necessità, non è possibile neanche utilizzare i servizi igienici all'interno di bar e ristoranti.
Chiudono tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Restano aperte le attività commerciali che vendono beni di prima necessità, come supermercati o alimentari, ma per i clienti è vietato l'accesso alle aree e agli scaffali in cui si trovano prodotti non essenziali. Gli esercizi commerciali possono però organizzare consegne a domicilio dei prodotti considerati non essenziali.
Restano consentiti il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili, compreso il caso delle vendite avvenute in negozio prima delle restrizioni.
Chiudono nei festivi e nei prefestivi i centri commerciali. Sono chiusi anche i mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici), mentre restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
Le attività commerciali che restano aperte dovranno far rispettare tutte le misure anti-contagio e indicare un cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali.
Consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia, considerati prodotti essenziali, compreso l'abbigliamento per i minori fino ai 16 anni di età. I negozi di abbigliamento e calzature potranno restare aperti, limitando la vendita al dettaglio ai prodotti per bambini e chiudendo le altre aree dei locali.
Consentito anche raggiungere concessionarie di autoveicoli per acquisti o assistenza. Consentita anche la consegna a domicilio da parte dei negozi al dettaglio di prodotti editoriali, ovviamente rispettando tutte le misure anti-contagio (a cominciare dal distanziamento e dall'uso della mascherina). Le consegne di prodotti, alimentari o non, sono consentite anche al di fuori del Comune in cui si trova il punto vendita.

Spostamenti

Fino al prossimo 6 aprile, saranno consentiti gli spostamenti solo per ragioni di lavoro, salute o necessità. In occasione della Pasqua, solo il 3, 4 e 5 aprile sarà possibile spostarsi, una sola volta al giorno, verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 
Per gli spostamenti sarà necessaria l'autocertificazione, su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell'ordine. Resta vietato spostarsi per far visita a persone detenute in carcere o ricoverate in ospedale (salvo specifiche autorizzazioni della Direzione sanitaria), mentre è consentito spostarsi da un Comune all'altro per fare la spesa (nel caso in cui i punti vendita di beni essenziali si trovino lontano dal Comune di residenza o in caso di convenienza economica).
L'attività motoria (passeggiate) è consentita solo a livello individuale e nei pressi dell'abitazione, utilizzando la mascherina e mantenendo il distanziamento. L'attività sportiva è invece consentita solo a livello individuale, con la possibilità di spostarsi da un Comune all'altro nel solo caso in cui la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Le persone non conviventi possono viaggiare a bordo della stessa automobile, ma indossando la mascherina. Consentito spostarsi da un Comune all'altro per la cura di terreni agricoli. Transitare tra aree con diverse limitazioni è consentito solo per lavoro, salute o necessità, oltre al caso delle esequie di parenti stretti (entro il secondo grado).
Se ci si deve spostare ma non si dispone di un mezzo privato è possibile farsi accompagnare, con l'obbligo di mascherina se accompagnatore e accompagnato non sono conviventi.

Attività produttive, professionali e servizi

Negli studi professionali è obbligatorio indossare dpi come le mascherine, a meno che l'attività non sia svolta individualmente o in isolamento rispetto a persone non conviventi. Consentito spostarsi da un Comune all'altro per andare a vedere immobili da acquistare o prendere in affitto. Consentita anche l'attività di dog-sitting.

Attività sportiva

Consentite attività motoria e sportiva a livello individuale. Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e termali ( fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti). Vietata la caccia. Sospese le attività sportive nei centri e nei circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso.

Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni


Musei e altri luoghi della cultura restano chiusi, ad eccezione dei servizi offerti su prenotazione delle biblioteche. Chiusi al pubblico teatri e sale da concerto, consentiti gli spettacoli trasmessi in streaming o l'utilizzo di spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive. Restano consentite le trasmissioni televisive alla presenza del pubblico, rispettando però le principali prescrizioni sanitarie.
Consentite le funzioni religiose, comprese tumulazioni e sepolture, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le varie confessioni.
La assemblee condominiali in presenza sono consentite ma sconsigliate.
Vietate ferie e manifestazioni locali a prevalente carattere commerciale. Le manifestazioni sono consentite solo in forma statica e rispettando le misure anti-contagio.
Vietate le gare e competizioni degli sport di contatto di carattere amatoriale, così come la presenza di pubblico a eventi e competizioni in ambito sportivo.
Sospese tutti concorsi pubblici e privati, preselettive e scritte, ma nel caso di prove orali in presenza, motivate da ragioni d'urgenza, si potranno svolgere a numero ristretto e programmato di ingressi, oltre alle principali misure anti-contagio.

Istruzione


Sospesi tutti i servizi educativi per l'infanzia, con attività scolastiche di ogni ordine e grado esclusivamente con modalità a distanza (resta possibile l'attività in presenza solo per alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali). Per studenti e insegnanti nelle scuole resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina, salvo che per bambini di età inferiore ai 6 anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili.
Tutte le attività delle Università si svolgono a distanza, ma i singoli atenei possono indivivudare un numero ristretto di attività didattiche o curriculari da svolgere in presenza, come laboratori o tirocini.
Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono di norma a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività laboratoriali e quelle individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale, in ragione – ad esempio - di inderogabile necessità e urgenza e di impossibilità di programmarne il recupero. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli approvati e dei decreti ministeriali dedicati all’AFAM.

Uffici pubblici

Le attività indifferibili della Pubblica Amministrazione vengono garantite al cittadino con modalità telematica o comunque in modo da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici. Gli accessi dovranno essere scaglionati e dovrà essere assicurata l'areazione frequente dei locali, così come l'accurata disinfezione di superfici e ambienti.

Lavoro

L'amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato devono adottare le misure organizzative e gestionali per favorire il lavoro in modalità agile (smartworking), ma non sono obbligati a fornire la strumentazione necessaria. Corsi di formazione e aggiornamento professionale sono possibili in modalità a distanza. Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” si applica solo ai soggetti privati.

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