Incinta dell'alunno, gli avvocati della prof: «Adeguare la legge, i 14enni di oggi sono diversi...»

Incinta dell'alunno, gli avvocati della donna: «Adeguare la legge, i 14enni di oggi sono diversi...»
Incinta dell'alunno, gli avvocati della donna: «Adeguare la legge, i 14enni di oggi sono diversi...»
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Giovedì 21 Maggio 2020, 09:31
La difesa della donna che a Prato aveva avuto un figlio da un ragazzo di 13 anni al quale dava ripetizioni di inglese ha chiesto che la norma venga adeguata ai tempi attuali, perché l'articolo che punisce gli atti sessuali su minorenne risale addirittura a 90 anni fa, al 1930. L'architrave della linea degli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri (che puntano all'assoluzione per tutti i capi di imputazione) è perciò la questione se un 14enne di oggi possa essere o meno equiparato ad un coetaneo degli anni '30: la donna rischia 7 anni di carcere per l'articolo 609 quater del codice penale.

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Nella memoria difensiva i due legali chiedono al collegio della terza sezione penale del Tribunale di Prato proprio questo: se il limite del quattordicesimo anno di età, individuato dal legislatore al momento del concepimento normativo, può dirsi ancora in linea con l'attualità del contesto societario. «Del tutto anacronistico - si legge - sostenere l'incapacità assoluta del minore di 14 anni. Su tutto, e in particolare sulla consapevolezza sessuale, non può non ricordarsi l'avvento di internet, e con quello l'introduzione degli smartphone che hanno reso la rete con le sue informazioni, i siti e i video liberamente accessibili a chiunque. Maggiore informazione, maggiore consapevolezza, maggiore, necessariamente, formazione, anche dal punto di vista sessuale».

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Di qui, dunque, «l'attualità di una rivisitazione della norma alla luce di una interpretazione evolutiva si coglie a maggior ragione ponendo l'accetto sul fatto che tale considerazione era emersa già in un contesto quale quello degli anni '70 ben diverso dall'attuale, in cui l'avvento della moderna società digitale ha radicalmente mutato l'approccio sessuale dei giovani, specialmente minorenni, anticipandone notevolmente l'età in cui ciascuno di essi vive certe esperienze e ne acquisisce la consapevolezza.

Auspicata dalla difesa, dunque, è l'interpretazione evolutiva dell'articolo 609-quater, nella parte in cui considera l'incapacità assoluta di intendere e di volere del minore di 14 anni.
«Non una apertura indiscriminata a qualsiasi atto sessuale compiuto da minori - insistono gli avvocati della donna - ma quello compiuto da un soggetto a cui, già ora, l'ordinamento riconosce una capacità decisionale nella propria sfera sessuale e cioè il maggiore di 13 anni.
Circostanza quest'ultima certamente rilevante nel caso in esame nel quale, secondo il capo d'imputazione contestato, il giovanissimo papà di Prato aveva certamente compiuto 13 anni al momento del primo rapporto, ma minore di 14
».

«Necessario, infine - insistono dalla difesa - sottoporre l'articolo 609 quater a una rivisitazione ad opera della Corte Costituzionale, tenendo conto dei riflessi del mutamento socio- culturale proprio della società nel cui tessuto vivono le norme penali e che le stesse sono chiamate a disciplinare. Chiediamo un nuovo vaglio sulla questione e sulla conformità della norma al testo costituzionale, e al Collegio di rimettere la questione sulla conformità al testo costituzionale dell'ipotesi delittuose per le quali si procede». Il primo giugno, giorno in cui è prevista una nuova udienza, il giudice deciderà se sposare o meno la tesi degli avvocati della donna.
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