DL Agosto, la bozza: dal blocco delle cartelle esattoriali allo stop dei licenziamenti. Tutti gli interventi del governo

DL Agosto, la bozza: dal blocco delle cartelle esattoriali allo stop dei licenziamenti. Tutti gli interventi del governo
DL Agosto, la bozza: dal blocco delle cartelle esattoriali allo stop dei licenziamenti. Tutti gli interventi del governo
6 Minuti di Lettura
Mercoledì 5 Agosto 2020, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 17:24
Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell'economia. È di 91 articoli la bozza del decreto di agosto. Il governo dovrebbe varare il dl entro la settimana. Nel pomeriggio il testo dovrebbe andare al vaglio del preconsiglio. Nel lungo elenco di misure anche le norme per il sostegno alla domanda e l'ipotesi di un nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche nei centri storici

BOZZA DECRETO AGOSTO

BLOCCO CARTELLE ESATTORIALI - Viene prorogato fino al 15 ottobre lo stop alla riscossione delle cartelle esattoriali. Ad ora la sospensione della coattiva è prevista fino al 31 agosto: la proroga coprirebbe tutto il periodo dello stato d'emergenza

BLOCCO LICENZIAMENTI Per quanto riguarda il tema del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali «le preclusioni e le sospensioni non si applicano, a partire dal 15 ottobre 2020, ai datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro connesso all'utilizzo di ammortizzatori sociali per far fronte all'emergenza da Covid 19». È quanto si legge in una nuova bozza del dl Agosto, che l'Adnkronos ha potuto visionare. Sulla misura però, come indicato nel testo, permarrebbe ancora un nodo politico.

SCUOLA - Il Decreto Agosto prevede uno stanziamento aggiuntivo di un miliardo per le 'Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021'. È quanto si legge in una bozza del dl agosto che prevede che «Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. L'incremento, si legge nella bozza, è destinato al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per «l'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità».
La bozza prevede poi che nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, «le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motoriosportivo». I fondi possono poi essere utilizzati per «la sostituzione del personale sin dal primo giorno di assenza. Per permettere tale sostituzione fin dal primo giorno di assenza, nelle risorse destinate per tale finalità come nel complesso incrementate, è effettuato un accantonamento pari al dieci per cento»; «allo svolgimento di prestazioni aggiuntive prestate dal personale amministrativo del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/202

LAVORATORI DEL TURISMO «Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per ciascuno dei mesi di giugno (e luglio) 2020 pari a 600 euro», è quanto si legge nella bozza del Dl agosto, dove si specifica che «la medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali», che abbiano subito le stesse traversie e si trovino nelle stesse condizioni. Le indennità in questione sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 960 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche invia prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori«. Sulla parte della bozza inerente questi temi, ovvero »Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19«, a indicare una ricerca di accordo ancora in itinere nella maggioranza di governo, spicca comunque la dicitura »Nodo politico«. Nella bozza la medesima indennità con le stesse condizioni è riconosciuta ai »lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro«, individuati in quattro tipologie: l»avoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020«. E, ancora, »lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


BONUS RISTORAZIONE l decreto agosto prevede l'istituzione del 'Fondo per la filiera della ristorazionè per il 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole «al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari». Il fondo è «finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a tutte le imprese in attività con codice Ateco 56.10.11, (Ristoranti e attività di ristorazione mobile ndr) per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli». È quanto si legge in una bozza del dl agosto dove non vengono precisate l'entità del fondo né del contributo. «Il contributo è erogato con un anticipo del novanta per cento al momento della domanda a fronte di presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, e con il saldo alla certificazione mediante presentazione della quietanza di pagamento che andrà effettuato con modalità tracciabile»

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA