In Alto Adige tornano zone rosse e mascherine all'aperto: «Coprifuoco dalle 20 alle 5»

In Alto Adige tornano zone rosse e mascherine all'aperto: «Coprifuoco dalle 20 alle 5»
In Alto Adige tornano zone rosse e mascherine all'aperto: «Coprifuoco dalle 20 alle 5»
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Lunedì 22 Novembre 2021, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 20:02

In Alto Adige tornano le mascherine all'aperto, sui mezzi pubblici va indossata la Ffp2, mentre nei Comuni 'rossì i bar e ristoranti devono chiudere alle 18 e scatta il coprifuoco dalle 20 alle 5. È quanto prevede un'ordinanza, che il governatore Arno Kompatscher firmerà nelle prossime ore.

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In Alto Adige l'incidenza attualmente è di 407, ma preoccupa la situazioni in alcuni Comunì, come per esempio Rodegno, dove attualmente l'8,16% della popolazione risulta positiva. «Dobbiamo evitare un nuovo sovraccarico degli ospedali. Serve la solidarietà di tutti», ha affermato il segretario Svp Philipp Achammer. 

L'ordinanza completa: coprifuoco in 20 comuni

È arrivata in Alto Adige la stretta con nuove restrizioni anti-Covid in venti Comuni più a rischio secondo i tre parametri individuati dall'azienda sanitaria (dev'essere superato il tasso di incidenza settimanale di 800 casi ogni 100.000 abitanti; una copertura vaccinale inferiore al 70% della popolazione residente; il numero di persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 deve superare le 5 unità.

A causa del superamento dei tre parametri indicati nella nota dell'Azienda Sanitaria, «nei Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, dal 24 novembre al 7 dicembre 2021 compresi» si applicano «misure aggiuntive, unitamente a quelle già vigenti non incompatibili».

Innanzitutto il coprifuoco: «Tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all'interno o verso l'esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza». «Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione», si sottolinea nell'ordinanza appena pubblicata.

«È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individuale all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'attività motoria.

L'attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00», si prevede nell'ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

Si introduce un obbligo di indossare la Ffp2 nei negozi: «Vige in ogni caso, sia per i clienti che per il personale, l'obbligo generalizzato di indossare una mascherina Ffp2 o equivalente all'interno degli esercizi commerciali», si legge nell'ordinanza che aggiunge: «Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente».

Riguardo alla ristorazione, «sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00». «Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti nei luoghi chiusi, sia pubblici che privati - osserva l'ordinanza - Sono altresì sospese le prove e gli spettacoli di cori e bande, nonché gli spettacoli teatrali, le attività dei cinema, le conferenze e gli incontri analoghi in presenza».

«Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni», prevede ancora l'ordinanza per i 20 comuni individuati dove «gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale» nonché «gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive sono consentiti, comunque senza la presenza di pubblico».

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