Covid-19, bonus 100 euro per chi va a lavorare: ecco come averlo in busta paga

Covid-19, bonus 100 euro per chi va a lavorare: ecco come averlo in busta paga
Covid-19, bonus 100 euro per chi va a lavorare: ecco come averlo in busta paga
di Umberto Mancini
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Venerdì 3 Aprile 2020, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 6 Aprile, 08:30

Corsa per avere il Bonus di 100 euro in busta paga per il mese di marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il codice tributo da utilizzare nel modello F24. Con la risoluzione n. 17 vengono fornite in dettaglio tutte le istruzioni per il recupero in compensazione del premio per chi ha lavorato nella sede dell’azienda nonostante l’emergenza coronavirus.

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Si tratta di una delle novità del Decreto Cura Italia. Nello specifico, è stato l’articolo 63, comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ad introdurre il bonus, di importo pari a 100 euro, da riconoscere ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro.

L’importo del premio, da calcolare in base ai giorni di lavoro effettuati in sede nel mese di marzo, potrà essere riconosciuto a partire dalla retribuzione erogata nel mese di aprile e recuperato in compensazione dal sostituto d’imposta indicando nel modello F24 il codice tributo 1699.

Nella circolare 8 del 3 aprile, l'Agenzia delle Entrate chiarisce poi che ai fini del premio bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Più in particolare, per quanto riguarda il datore di lavoro, il bonus riconosciuto dal datore di lavoro nella busta paga in relazione al lavoro in sede effettuato per il mese di marzo 2020 potrà essere recuperato in compensazione, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo: “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”. I datori di lavoro pubblici recuperano la somma erogata mediante il modello F24 EP, utilizzando il codice tributo: “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”.
 

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