Le foto (scorrette) al voto segreto per il Quirinale

Le foto (scorrette) al voto segreto per il Quirinale

di Cesare Mirabelli
4 Minuti di Lettura
Giovedì 11 Novembre 2021, 00:05 - Ultimo aggiornamento: 12 Novembre, 22:40

La segretezza del voto nelle Assemblee parlamentari, pur nei limitati casi in cui questa è prevista, é oggetto di un dibattito ricorrente, nel quale si esprimono visioni contrapposte, non di rado suscitate dai risultati, condivisi o contrastati, di qualche deliberazione adottata con voto segreto. La vivacità del dibattito segnala la difficoltà di trovare o condividere il punto di equilibrio tra le ragioni della trasparenza nella manifestazione della decisione politica e quelle di garanzia della espressione del voto libera da condizionamenti.


La segretezza del voto non è un elemento estraneo al perimetro costituzionale. Anzi, nel disciplinare, nell’ambito dei rapporti politici, l’esercizio del diritto di voto riconosciuto a tutti i cittadini, la costituzione stabilisce che il voto è personale, eguale, libero e segreto. La segretezza si impone sin dalle modalità con le quali il voto si esprime, in una cabina che pone al riparo da sguardi indiscreti, e dalla non identificabilità, nello scrutinio delle schede, del voto che ciascun elettore ha espresso.

Questi criteri sono comuni ai meccanismi elettorali di tutti i sistemi democratici e sono diretti a tutelare la genuina volontà degli elettori mediante la libera e non controllabile espressione del loro voto. 
Si tratta di un principio ritenuto di tale importanza da meritare un intervento legislativo per escludere anche la possibilità di un controllo indiretto ed esterno alle procedure ed agli apparati elettorali, fosse pure voluto dallo stesso elettore. Per assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie, il decreto legge numero 49 del 2008 ha stabilito che è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, ed ha sanzionato con la pena dell’arresto da tre a sei mesi chiunque contravvenga a questo divieto.

 
In questi giorni, nell’approssimarsi della elezione del Presidente della Repubblica, non è mancato l’annuncio di chi si ripromette di fotografare o registrare il proprio voto, per provare la leale adesione alla candidatura che venisse espressa dal gruppo parlamentare di appartenenza e per fugare il sospetto che si possa far parte della schiera dei “franchi tiratori” che altre volte, con il voto segreto, hanno contraddetto le indicazioni del proprio partito e fatto fallire pur accreditate candidature.

 
C’è da chiedersi se quello che è vietato, ed addirittura costituisce reato, nelle consultazioni elettorali, sia invece ammissibile nella elezione del Capo dello Stato.

Ancora una volta è la costituzione a orientare e a dover trovare attuazione. Essa stabilisce che la elezione del Presidente della Repubblica “ha luogo per scrutinio segreto”. Questa modalità di espressione e di scrutinio del voto deve essere assicurata. La finalità è, ancora una volta, garantire la libera espressione del voto da parte di ciascun elettore, ponendolo al riparo da ogni condizionamento, fosse pure da parte della forza politica di appartenenza.

 
Nell’assemblea costituita dal Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti delle Regioni, ciascun elettore non ha vincolo di mandato e il suo voto deve rispondere alla convinzione, non alla costrizione. In queste occasioni abbiamo più volte visto, nell’emiciclo della Camera quale straordinario seggio elettorale, sotto il banco della Presidenza allestiti catafalchi per assicurare, come nelle cabine elettorali, la segretezza nella espressione del voto sulla scheda, Questa finalità sarebbe vanificata se si consentisse di fotografare o registrare l’immagine del proprio voto, per darne diffusione come se la segretezza che la costituzione richiede risponda ad un interesse personale dell’elettore e sia quindi disponibile, e non sia invece diretta a garantire anche l’interesse collettivo alla scelta dell’eletto come frutto di libera espressione nelle votazioni.

 
Per garantire la effettività della segretezza del voto, inibendo l’uso di telefoni cellulari o apparecchiature fotografiche, non può essere applicata al Parlamento la legge del 2008 relativa alle consultazioni elettorali e ai referendum. Tuttavia valgono gli stessi principi e rientra nell’autonomia del Parlamento assicurarne il rispetto, mediante una apposita regolamentazione e in mancanza con l’esercizio dei poteri propri di chi è investito della Presidenza dell’Assemblea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA