L'Agenzia delle Entrate ha così messo a punto una nuova circolare nella quale definisce, voce per voce, le modalità di tassazione. E lo fa con occhio benevolo: proprio quest'ultima circolare stabilisce che si può beneficiare a ritroso della tassazione al 10% prevista per i premi di produttività, anche se il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato - e inserito nella Certificazione Unica - solo dopo che aver tassato 'normalmentè quella quota di salario.
PREMI PRODUTTIVITÀ, LO 'SCONTO' SI ALLARGA: Si allargano dal 2017 i criteri - ma anche gli importi - del beneficio fiscale sui premi di produttività. Le somme tassabili al 10% passano da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi e da 2.500 a 4.000 euro se le aziende coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, magari con appositi gruppi di lavoro. Quest'ultimo meccanismo vale però per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017 mentre dopo quella data il beneficio si trasforma in una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (con un tetto a 800 euro). Aumentano anche i criteri soggettivi per poter beneficiare dello sconto: il lavoratore deve aver guadagnato nell'anno precedente non più di 80.000 euro contro una soglia di 50.000 euro prevista in precedenza.
PREMI PRODUTTIVITÀ PAGATI CON UN BENEFIT: Il lavoratore, se previsto dal contratto aziendale o territoriale, può convertire i premi di produttività in un benefit. Ma attenzione, in questo caso la tassazione non è al 10%: segue invece il meccanismi già previsti per i benefit e stabiliti dal testo unico delle imposte. La circolare affronta le possibilità una per una: dall'auto aziendale alla concessione di un alloggi in comodato, da un viaggio premio, al pagamento di forme pensionistiche complementari, dalle stock option alla concessione di prestiti.
L'ABBONAMENTO AL BUS O AL TRENO: È una novità introdotta con l'ultima legge di Bilancio. Gli importi pagati dai datori per gli abbonamenti ai trasporti pubblici dei propri dipendenti non vengono tassate, anche se riguardano i familiari del lavoratori. L'agevolazione vale anche se non è prevista dal contratto di lavoro ma non per abbonamenti di tipo orario o giornalieri.
LA POLIZZA CONTRO RISCHI NON AUTOSUFFICIENZA: Non rientrano nel reddito (e quindi non vengono tassati) anche gli importi pagati dal datore di lavoro per assicurare il dipendente contro i rischi di gravi malattie o di non autosufficienza.
Si tratta di una estensione rispetto alle attuali norme che per la polizze sanitarie prevede l'esenzione fino a 3.615,20 euro, tetto che rimane per le polizze generiche e non vale solo per la parte relativa a non autosufficienze e malattie gravi.