Superbonus 110%, proroga fino al 2023 e accordo per eliminare il tetto Isee

A spingere per l'intesa il Movimento 5 Stelle, che ha trovato man forte da tutti gli altri partiti che sostengono l'esecutivo

Superbonus 110%, proroga fino al 2023 e accordo per eliminare il tetto Isee. La nuova guida completa ai lavori
Superbonus 110%, proroga fino al 2023 e accordo per eliminare il tetto Isee. La nuova guida completa ai lavori
di R. Ec.
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Mercoledì 8 Dicembre 2021, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 22:05

Finalmente è ufficiale: il Superbonus 110% sui lavori in casa di efficientamento energetico verrà confermato con la Manovra fino al 2023. Non solo: la maggioranza ha trovato un accordo sul tetto Isee e i lavori ammessi. La preintesa, che il governo Draghi dovrebbe ora scrivere in un emendamento (a meno che il premier o il ministro dell'Economia Franco non si oppongano), prevede: la conferma delle vecchie regole per chi ha già avviato i lavori; la rimozione del tetto Isee di 25mila euro per le case unifamiliari e le villette che si era ipotizzata per il prossimo anno; alcune esenzioni dalle norme dell'ultimo decreto anti frodi legate al contributo.

A spingere per l'intesa il Movimento 5 Stelle, che ha trovato man forte da tutti gli altri partiti che sostengono l'esecutivo: Lega, Pd, Forza Italia e LeU. Ma come funzionerà il bonus nel 2022 e nel 2023?

 

Superbonus 110%, tutti gli interventi ammessi

Il superbonus è una detrazione al 110% delle spese sostenute per gli inteventi energetici dal 1° luglio 2020, a fronte di interventi edilizi “trainanti” e “trainati”. Tra i primi: isolamento termico delle superfici; interventi sugli immobili unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con impianti alternativi per il riscaldamento centralizzati (a condensazione e a pompa di calore), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. Tra i secondi: demolizione e ricostruzione di un immobile per migliorare le prestazioni energetiche, installazione di micro-generatori per la fornitura di energia o di impianti per la ricarica di veicoli elettrici (per una spesa massima di 3mila euro), sostituzione degli infissi e installazione di pannelli fotovoltaici.

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I beneficiari (fino a dicembre 2022 o dicembre 2023) possono essere: condomini e persone fisiche (in prime e seconde case); onlus, organizzazioni di volontariato e del terzo settore; istituti autonomi case popolari (Iacp); società sportive dilettantistiche (per lavori negli spogliatoi); cooperative edilizie di abitazione. Sono invece escluse case e ville di lusso.

I limiti e le tempistiche

Per ogni tipo di intervento, poi, ci sono diversi limiti economici. Per i lavori di isolamento termico il tetto massimo di detrazione è: 50mila euro per immobili unifamiliari o indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari, 40mila euro per ogni nucleo dentro edifici edifici da uno a otto unità immobiliari e 30mila euro per ogni unità se ce ne sono più di otto. Per sostituire gli impianti di climatizzazione, invece, i limiti sono rispettivamente: 30mila euro, 20mila euro e 15mila euro. E ancora, per l’installazione di impianti fotovoltaici il massimo sgravio è di 48mila euro per unità immobiliare, con limite di spesa di 2.400 euro per kW ora (ma scende a 1.600 se ci sono demolizioni, ricostruzioni o nuove costruzioni). Per i sistemi di accumulo il tetto è sempre 48mila euro (con limite di 1.000 euro per kW ora), mentre per la sostituzione degli infissi la detrazione massima è di 60mila euro.

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Per i lavori in villette e case unifamiliari fino alla fine di quest'anno i lavori saranno coperti per tutti. Dovrebbero esserlo anche nel 2022, ma con previsione di un solo stato avanzamento lavori al 60% entro il 30 giugno 2022. La scadenza per i condomini, senza limiti di Isee, è invece il 31 dicembre 2023. Unica condizione prevista è ancora una volta che al 30 giugno 2023 i lavori abbiano raggiunto il 60%. Per il 2024 e il 2025, infine, ci sarà un sistema di riduzione graduale dell'incentivo: prima al 70% e poi al 65%, tornando in linea con l'ordinario ecobonus che esisteva prima della pandemia. 

Come compilare la Cila

Il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1 settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l'attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell'intervento da realizzare. Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all'Enea. L'elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. 

Eventuali elaborati grafici devono essere presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basta una semplicissima descrizione dell'intervento nel modulo. Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari. 

Lo sconto in fattura

Sconto in fattura e la cessione del credito al momento avrebbero come termine ultimo il 30 giugno 2022. Per sconto in fattura si intende una modalità di rimborso che consente di ottenere uno sconto applicato direttamente sulla fattura del fornitore, invece che la detrazione fiscale sull’Irpef da diluire in 5 o addiritura 10 anni. In pratica l’azienda che fa i lavori anticipa al cliente, in una volta sola, tutta la somma detraibile dalle imposte, necessaria per coprire le spese dell’intervento. Lo sconto in fattura non deve essere confuso con la cessione del credito. Quest'ultimo, nel caso del Superbonus, è un accordo attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto a un banca, che in questo modo può procedere alla riscossione dello sconto per conto del cliente (guadagnando il restante 10% oltre il costo dei lavori).

Lo sconto in fattura si può applicare agli interventi primari e secondari previsti dai vari bonus casa.

E ancora: sia per i condomini, sia le singole unità immobiliari, anche se seconde case. Il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del credito d'imposta, ma solo per gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

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Quindi va presentata ad Enea un'asseverazione di un tecnico sui requisiti e la conguità delle spese sostenute. Se invece si tratta di lavori destinati alla riduzione del rischio sismico servirà assumere dei tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori strutturali e del collaudo statico. Loro dovranno certificare l’effettiva riduzione del rischio sismico, oltre che condurre l’analisi dei costi conseguiti.

 

La richiesta all'Agenzia delle Entrate

L'opzione dello sconto va poi comunicata all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni (cessione del credito o sconto in fattura) relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.269 dell'11 novembre 2021. 

Per gli interventi mirati all’efficientamento energetico, la richiesta alle Entrate non potrà essere inviata prima del quinto giorno lavorativo dopo l’ottenimento della ricevuta di avvenuto invio della comunicazione all'Enea. Questo per consentire all’Enea di inviare per tempo all’Agenzia i dati dei documenti ricevuti.

 

Le nuove regole contro gli abusi

L'ultimo decreto legge in materia bonus casa, il cosiddetto Dl Superbonus, ha poi introdotto una serie di controlli aggiuntivi per limitare gli abusi e le frodi nell'utilizzo degli sconti e delle loro modalità di fruizione. Le novità principali sono tre: l’obbligo del visto di conformità (deve essere apposto da un professionista qualificato) non solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma anche per il Superbonus che utilizza le detrazioni annuali, con l’eccezione dei contribuenti che presentano da soli la dichiarazione con la precompilata; la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere per 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni e sconto in fattura, in attesa delle verifiche; l’aumento dei poteri della stessa Agenzia su questa materia e sui contributi a fondo perduto. Le verifiche saranno sia a posteriori che a monte. Il termine di una possibile sospensione dell’incartamento da parte dell’Agenzia è di cinque giorni. 

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Secondo la nuova intesa in maggioranza, però, le incombenze potrebbero valere solo per gli interventi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto e potrebbero essere detraibili le spese per il rilascio del visto di conformità. Non solo: ci potrebbe essere l’inserimento di un tetto di spesa al di sotto del quale non si applicano le regole anti abusi. Inoltre, come chiarito dall'Agenzia, il visto di conformità non è obbligatorio se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente con l’utilizzo della dichiarazione precompilata (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta.

Superbonus 110% anche dove ci sono abusi edilizi?

Il Superbonus 110% è valido anche per gli edifici irregolari, con abusi edilizi, ma a precise condizioni. A confermarlo è stato il Ministero dell'Economia dopo un'interrogazione parlamentare, secondo cui la Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo previsto dal Testo Unico dell’edilizia. Sono quindi silenziosamente sanabili gli abusi edilizi? No, perché questi possono e devono essere sempre segnalati se conosciuti. Nel documento per avviare i lavori l’aspetto fiscale è tenuto separato da quello della regolarità edilizia e non cambiano in alcun modo i controlli delle amministrazioni comunali per evitare e sanzionare gli abusi. Il caso oggetto dell'interrogazione, infatti, era di un condominio costruito diversamente dal progetto originario e urbanisticamente insanabile. Tuttavia gli inquilini avevano pagato la sanzione prevista dal comune di appartenenza per rendere l'edificio alienabile.

La Cila, dunque, permette di semplificare la burocrazia ed è particolarmente utile nei condomini con molte abitazioni. Con questa procedura le irregolarità commesse da pochi non pregiudicano la possibilità di avviare il cantiere per la riqualificazione energetica.

I chiarimenti su montascale, sonde geotermiche e immobili in comproprietà

Dall'interrogazione parlamentare dei deputati Pd, infine, sono arrivati altri tre chiarimenti molto specifici sul superbonus. Se un immobile in comproprietà viene demolito e ricostruito, ma uno dei proprietari ha già usufruito del superbonus, il comproprietario che non ha mai beneficiato dello sconto può utilizzarlo pienamente, l'altro no (nemmeno per la demolizione).

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E ancora: per quanto riguarda i montascale (costruiti quando non si può installare un ascensore e si cerca di superare le barriere architettoniche), l'intervento per rientrare nel bonus deve rispettare tutta la normativa tecnica di setttore. Infine nei casi di installazione di sonde geotermiche, il contributo è sempre utilizzabile. Queste, infatti, rientrano nei lavori di «sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo».

Le altre indicazioni

Negli scorsi mesi, inoltre, un avviso sui suoi portali web Enea ha chiarito che:

1) Le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;

2) Le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (i tetti) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante;

3) La coibentazione è ammessa se il tetto separa vani riscaldati dall’esterno o separa i vani non riscaldati dall’esterno, quando non si esegua congiuntamente la coibentazione del solaio sottostante;

4) Anche per quanto riguarda la ripartizione degli stati lavori in varie fasi, usufruendo da subito del credito d’imposta, si dispone che i lavori trainati sulle parti private, anche se conclusi solo parzialmente, potranno essere inseriti all’interno degli stati avanzamento lavori.

Il Sismabonus

Simile al superbonus 110% è infine il bonus sisma. Si tratta sempre di una detrazione con quella percentuale e vale per: lavori antisismici generici; interventi per la riduzione del rischio sismico di una o due classi, anche sulle parti comuni dei condomini; demolizione e ricostruzione di edifici, sempre per abbassare il rischio, tramite imprese edilizie. Gli interventi devono contribuire effettivamente alla riduzione del rischio sismico (le abitazioni devono essere in una zona sismica 1,2 o 3). Il tetto è fissato a 96mila euro. Se poi al posto dello sconto si cede il credito a un'impresa di assicurazione stipulando una polizza a copertura del rischio di calamità, la detrazione su quest'ultima arriva al 90%. In questa formula lo sconto varrà fino a fine anno. L'anno prossimo dovrebbe tornare nella vecchia versione ridotta, con uno sconto per le unità immobiliari dal 50% al 70% e per i condomini dal 75% all'85% a seconda dei lavori.​

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