Superbonus 110, le scadenze: villette entro il 30 settembre 2022, condomini entro il 31 dicembre 2022. Ok definitivo al Senato

I tempi per la conversione (entro il 17 aprile) sono stretti e difficilmente Palazzo Madama potrà introdurre nuove modifiche. Il testo uscito dalla Camera, insomma, si può considerare definitivo.

Superbonus 110, dalle villette ai condomini ecco tutte le nuove scadenze
Superbonus 110, dalle villette ai condomini ecco tutte le nuove scadenze
di Giusy Franzese
4 Minuti di Lettura
Mercoledì 5 Aprile 2023, 18:43

Il via libera del Senato - dove l’esame del decreto legge sul Superbonus approvato dalla Camera è appena iniziato - è scontato. I tempi per la conversione (entro il 17 aprile) sono stretti e difficilmente Palazzo Madama potrà introdurre nuove modifiche. Il testo uscito dalla Camera, insomma, si può considerare definitivo. Vediamo quindi le nuove scadenze.

 

Villette

I proprietari di abitazioni unifamiliari che avevano completato e certificato il 30% dei lavori con il superbonus 110% entro il 30 settembre 2022, e non sono riusciti a chiudere il cantiere il 31 marzo, possono stare tranquilli: la scadenza ultima di fine lavori è stata spostata al 30 settembre 2023.

Attenzione: la proroga - come detto - vale soltanto per chi al 30 settembre 2022 aveva raggiunto e certificato il 30% dei lavori.

Per gli altri a partire dal primo gennaio 2023 l’agevolazione fiscale scende dal 110 al 90% e non è più per tutti: potranno usufruirne soltanto le prime case e i redditi non superiori a 15.000 euro da calcolare con il “quoziente familiare”.

 

 

Condomini

I condomini potranno usufruire del superbonus pieno al 110% ancora per tutto il 2023 in due casi: delibera approvata entro il 18 novembre 2022 con Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022; delibera approvata tra il 19 e il 24 novembre 2022 con Cilas presentata entro il 25 novembre 2022.

Altrimenti il superbonus già da quest’anno sarà al 90%. Poi dal 2024 l’agevolazione scenderà al 70% per poi calare ancora al 65% nel 2025.

 

Sisma e alluvione

Il superbonus 110% è stato prorogato fino al 2025 per i comuni del centro Italia colpiti dal terremoto 2016 e dall’alluvione 2022.

 

Varianti

Sono ammessi alla detrazione del 110% e possono utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura i progetti di variante alla Cilas anche se presentati dopo 17 febbraio.

 

Crediti bloccati

Un’altra novità riguarda la cosiddetta “remissione in bonis”. Si tratta di una norma inserita nel testo approvato alla Camera, per evitare che le imprese potessero “perdere” i crediti acquisiti nel 2022 e non ancora “accettati” dalle banche. Questi crediti avrebbero dovuto essere comunicati al Fisco entro la fine di marzo. Ora si potrà trasmettere le pratiche fino a novembre pagando una sanzione di 250 euro.

 

Compensazione crediti-Btp

Le banche, le assicurazioni e le istruzioni finanziarie che hanno esaurito la loro capienza fiscale potranno utilizzare crediti fiscali 2022 derivanti da bonus edilizi per acquistare Btp con scadenza almeno decennale. Potrà essere utilizzato per l’acquisto dei BTP un ammontare di crediti fino al 10% di quelli scontati annualmente. I Btp, di emissione ordinaria, potranno essere sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2028.

 

Detrazioni fiscali fino a dieci anni

I privati che hanno usufruito del superbonus senza cessione del credito o sconto in fattura hanno la possibilità di spalmare in dieci anni il credito fiscale corrispondente, anziché in quattro. La norma è stata introdotta per consentire di usufruire a pieno dell’agevolazione fiscale a chi ha redditi più bassi e risulterebbe incapiente. Chi vuole sfruttare la detrazione in quattro anni potrà farlo, senza vincoli particolari.

 

Edilizia libera

La data del 17 febbraio (decreto che ha bloccato lo sconto in fattura e la cessione del credito) è uno spartiacque. Per i lavori che non richiedono permessi o altri titoli abilitativi (caldaie e infissi, ad esempio), si potrà continuare ad usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito se prima del 17 febbraio è stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi: basterà un’autocertificazione del fornitore e dell’acquirente. Continueranno a poter accedere al meccanismo del Superbonus anche i lavori di rigenerazione urbana o finalizzati alla rimozione di barriere architettoniche e quelli realizzati nelle aree danneggiate dai terremoti che si sono succeduti a partire dal 2009.

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