Permessi 104 e congedi straordinari: più familiari possono dividere i giorni di assistenza. Ecco tutte le novità dal 13 agosto

Il messaggio dell’Inps fornisce dunque, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità

Novità in arrivo per l'assistenza dei familiari disabili
Novità in arrivo per l'assistenza dei familiari disabili
di Roberta Amoruso
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Sabato 6 Agosto 2022, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 17:23

Permessi 104, più familiari possono dividere i giorni di assistenza Arrivano le novità sui permessi legati alla Legge 104 introdotte del Decreto approvato a giugno dal governo Il decreto, sostanzialmente, prevede la possibilità di alternare i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 tra più familiari del soggetto disabile. Ma ci sono nuove regole e semplificazioni anche per i congedi straordinario di due anni previsti per assistere un familiare convivente (di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Ecco le novità dal 13 agosto.

L’obiettivo della norma in attuazione della normativa ue, ricorda l’Inps nel messaggio 3096 del 05 agosto 2022, è quello di «conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare». Il messaggio dell’Inps fornisce dunque, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità. Ma le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

PERMESSI 104

Iniziamo con i permesse legati alla Legge 104- Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 L’articolo 3 del Decreto eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il nuovo aritcolo prevede invece che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Dunque, dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

PREMESSO STRAORDINARIO DI DUE ANNI

Passando al congedo straordinario di due anni per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità. Viene introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Inoltre, è stabilito che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. L’Inps precisa quindi l’ordine di priorità per la richiesta del congedo: - il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità; - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016; - uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; - uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; - un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. La stessa Inps ha poi ribadito che «ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo». 3. Domanda In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato). Si fa presente tuttavia che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere.

E ancora, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, «il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso».

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