Coronavirus, cassa integrazione per nove settimane: la busta paga media scende a 940 euro al mese

Coronavirus, cassa integrazione per nove settimane: la busta paga media scende a 940 euro al mese
di Giusy Franzese
7 Minuti di Lettura
Domenica 22 Marzo 2020, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 16:45

Metà lavoratori in smart working, l’altra metà in cassa integrazione. Fatte salve ovviamente le attività produttive, di servizi e di logistica ritenute essenziali. Con la nuova stretta decisa dal governo per cercare di arginare l’avanzata del nemico invisibile, l’Italia cambia nuovamente volto. E gli ammortizzatori sociali diventano ancora più indispensabili per non lasciar cadere anche nell’angoscia economica, oltre quella sanitaria, milioni di persone. Secondo i sindacati, già prima della decisione di chiudere tutto, la cifra stanziata a questo scopo con il decreto Cura Italia probabilmente sarebbe stata insufficiente. Adesso lo è ancor di più. Intanto vediamo quali sono le misure di sostegno al reddito dei lavoratori decise e che, secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dovrebbero essere fruibili già dai prossimi giorni. Secondo i calcoli della Uil, l'importo medio, per un lavoratore che ha un reddito annuo lordo di circa 22.000 euro, sarà di 940 euro. 

Coronavirus, speranze da un farmaco giapponese contro l'influenza
Coronavirus, Mattarella: «In Italia decimata una generazione di anziani. Serve spirito europeo e di solidarietà»

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA 
Può essere richiesta per i propri lavoratori da tutte le aziende che hanno ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza coronavirus. È consentita per un massimo di nove settimane e può essere usufruita fino ad agosto prossimo, anche con effetto retroattivo (a partire dal 23 febbraio 2020). Non è necessaria una particolare anzianità di servizio, ma si può richiedere per i lavoratori in forze alla data del 23 febbraio. Il trattamento di cig, a differenza da quel che accade in tempi normali, può essere richiesto da tutte le aziende anche quelle piccole con meno di 15 dipendenti.

E’ prevista la consultazione con i sindacati. Secondo le prime istruzioni fornite dall’Inps, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per «Emergenza Covid-19 nazionale» anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale «Emergenza Covid-19 nazionale», infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali sono previste numerose semplificazioni e agevolazioni: non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile, del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile, del limite di 1/3 delle ore lavorabili; i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

AZIENDE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla Cigo, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la Cigo richiesta in via diretta.

FONDI FIS E DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà (Fis) e del Fondo di integrazione salariale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per l'emergenza coronavirus, possono beneficiare dell'assegno ordinario. Sono compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono invece esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti. I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.
Anche in questo caso, come per la cigo, è prevista una procedura di accesso semplificata: non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; non si tiene conto del tetto contributivo aziendale; non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (Fis), del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, ddl limite di 1/3 delle ore lavorabili. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste; non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020; il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per «Aziende, consulenti e professionisti», alla voce «Servizi per aziende e consulenti», opzione «Cig e Fondi di solidarietà», selezionando la causale «Emergenza Covid-19 nazionale». Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario è subordinata all’obbligo di accordo sindacale, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per «Emergenza Covid-19 nazionale» anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale «Emergenza Covid-19 nazionale», infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS. Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale. Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

 CASSA IN DEROGA.
Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza (agricolo, pesca, terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti), non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere la cassa integrazione in deroga per un periodo fino a nove settimane. Sono esclusi i datori lavoro domestico. L’ammortizzatore può essere richiesto per i lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020, sia a tempo determinato che indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti con contratto professionalizzante, soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio in regime di mono commessa, pescatori anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e /o iscritti a ruolino di equipaggio e tutti gli altri lavoratori dipendenti con qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato). Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (Anf). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di Cigd, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a «lavoro» ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano: le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro; il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Le domande si presentano alle Regioni e Province autonome interessate. Saranno poi le Regioni a inviare, in via telematica, all’Inps il decreto di concessione oppure la lista dei beneficiari. L’ammortizzatore sarà erogato attraverso pagamento diretto al lavoratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA