Coronavirus, le modifiche introdotte dal nuovo decreto in vigore da oggi

Coronavirus, le modifiche introdotte dal nuovo decreto in vigore da oggi
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Giovedì 26 Marzo 2020, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 13:27
(Teleborsa) - Multe più alte e limitazioni o divieto di ingresso e di uscita dall'Italia. Queste tra le principali modifiche introdotte con il nuovo decreto legge firmato ieri sera dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Dl 25 marzo 2020 n.19 varato dal Consiglio dei ministri entra in vigore da oggi.

Come già anticipato in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte le sanzioni per chi aggira le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus prevedono multe fino a 3mila euro. Per quanto riguarda la durata dei divieti, le misure – si legge nel testo – possono essere adottate "per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus". L'attuazione delle misure è, tuttavia, subordinata "secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso". Una precisazione che lascia, dunque, margini di flessibilità aprendo alla possibilità di allentare o aumentare le restrizioni, anche solo in alcune Regioni, a seconda dell'evolversi dell'emergenza.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE – Sul fronte delle limitazioni alla circolazione, rispetto al testo approvato in Cdm, il Decreto estende la misura anche ai confini nazionali. Si prevedono infatti "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale". All'interno dei Comuni il Decreto prevede "limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Prevista, inoltre, la
"chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici. Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano, vi è l'
applicazione della misura della quarantena precauzionale e, per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, vige il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Confermata la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.

CERIMONIE, ATTIVITÀ SPORTIVE ED EVENTI – Sospese le cerimonie civili e religiose e limitato l'ingresso nei luoghi destinati al culto. Rimane in vigore la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione. Stop, inoltre, a congressi, a ogni tipo di riunione o evento sociale e a ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza. Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi. Prevista anche la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.

TRASPORTI – Prevista dal Decreto la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.

ISTRUZIONE – Confermata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi; attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza. Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero. Dal punto di vista delle attività culturali è indicata la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONCORSI – Prevista la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile. Nel Decreto è, poi, indicata la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale. Limitazione o sospensione anche delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge. Concessa la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.

ATTIVITÀ COMMERCIALI – Confermata la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Limitazione o sospensione anche delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti. Limitazione anche allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

STRUTTURE SANITARIE – Il Decreto introduce specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; e adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.

LAVORO AGILE – Indicata nel Dl la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente e la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsti protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
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