Bonus vacanze, la proroga non vale per le nuove richieste: giallo sui termini delle domande

Bonus vacanze, il giallo delle domande: la proroga non vale per le nuove richieste
Bonus vacanze, il giallo delle domande: la proroga non vale per le nuove richieste
di Giusy Franzese
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Sabato 29 Maggio 2021, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 16:43

Il decreto Sostegni bis contiene una novità relativa al bonus vacanze: potrà essere speso anche presso le agenzie di viaggio e i tour operator e non solo direttamente presso le strutture ricettive. Un allargamento importante in grado di - questo è l’auspicio -  rendere l’agevolazione più allettante, dato che nel 2020 è stato un mezzo flop. Resta però un giallo: con la nuova norma sono stati riaperti anche i termini per la richiesta del bonus vacanze scaduti il 31 dicembre 2020?

 

LA SITUAZIONE - Al ministero del Turismo sono convinti di sì, a disposizione ci sono ancora un sacco di soldi visto che sui 2,4 miliardi stanziati ne sono stati impegnati solo 829 milioni, quindi ci sarebbe capienza ancora per oltre un miliardo e mezzo di controvalore economico. «Non perderemo nemmeno un centesimo per il bonus vacanze» assicura il ministro, Massimo Garavaglia. Eppure, l’app Io della piattaforma PagoPa, non è più accessibile per questo servizio: la data di scadenza per richiedere il codice QR, che poi dà diritto al credito di imposta, ha la data bloccata al 31 dicembre 2020. In questo momento quindi, anche chi ha i requisiti, non può richiedere il codice. E nemmeno è noto se la situazione sarà modificata a breve. A quanto risulta al Messaggero la società PagoPa spa che gestisce l’App “Io” non ha ricevuto alcuna indicazione dall’Agenzia delle Entrate, con la quale ha il contratto di servizio, sulla riapertura dei termini per le domande.

A sua volta all’Agenzia delle Entrate rimandano a nuove indicazioni da parte del Ministero dell’Economia, che per ora comunque ancora non sono arrivate.

La novità del decreto Sostegni bis, quindi, a bocce ferme riguarda solo chi ha già richiesto e ottenuto il codice sconto (ne sono stati generati un milione e 885.802 per un controvalore di 829 milioni e 431.000 euro) entro fine dicembre 2020 e ancora non l’ha speso.

CHE COSA È IL BONUS VACANZE

Si tratta di un contributo economico fino a 500 euro da spendere in soggiorni in Italia presso tutte le imprese che hanno codice Ateco 55: quindi, villaggi turistici, hotel, campeggi, b&b e agriturismi italiani.

L’IMPORTO

L’importo è erogato in base al numero dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per chi ha un figlio a carico; 300 euro per nuclei di due persone; 150 euro per i singoli. Deve essere speso in un’unica soluzione, da uno qualunque dei membri del nucleo familiare (anche diverso dal richiedente, purché nello stesso stato di famiglia).

A CHI SPETTA

Per ottenere il bonus vacanze è necessario avere un Isee inferiore a 40 mila euro. Per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare.

COME SI CHIEDE

Il bonus può essere richiesto esclusivamente in forma digitale, mediante l’applicazione IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Per accedere all’applicazione bisogna essere muniti dell’identità SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o una carta di identità elettronica. Una volta entrati con le proprie credenziali si clicca su bonus, poi su “Bonus Vacanze”. Si inseriscono i dati richiesti (Isee e Dsu), l’app verifica subito i requisiti e se la richiesta è valida compare l’importo del bonus e il nome dei familiari che possono utilizzarlo. Se il bonus è stato già richiesto da un altro familiare si vedrà la seguente risposta: “bonus già richiesto da un altro familiare” e quindi non sarà concesso un nuovo bonus.

COME SI RICEVE IL BONUS

Il bonus è erogato sotto forma di QR CODE: il sistema genera un codice univoco e un QR code associati al bonus (leggibile direttamente dallo schermo del telefono).

 

COME SI SPENDE

Il bonus non può essere spezzettato in tante piccole vacanze ma deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast). È fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Al momento di pagare il soggiorno presso la struttura ricettiva o l’agenzia di viaggi basterà comunicare il codice univoco e il codice fiscale di chi ha richiesto il bonus.

QUANDO SPENDERLO

Inizialmente era spendibile entro il 2020, poi è stato prorogato a giugno 2021, infine con il Milleproroghe di febbraio scorso la data per spendere il bonus vacanze è stata portata al 31 dicembre 2021. Attenzione: il decreto Milleproroghe è intervenuto sul termine ultimo per fruire del bonus, ma per ora non ha modificato la modalità di richiesta e la scadenza fissata a fine 2020. Tale modifica non è arrivata nemmeno con il decreto Sostegni bis varato dal governo Draghi. A meno di emendamenti relativi approvati durante l’iter parlamentare del decreto, come detto, la proroga è valida solo per chi ha fatto domanda entro il 31 dicembre 2020 e non ha ancora speso il bonus spettante.

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