Bonus natalità 2021, come funziona l'assegno per i figli: contributo fino 2.304 euro annui

Bonus natalità 2021, come funziona l'assegno per i figli: contributo fino 2.304 euro annui
Bonus natalità 2021, come funziona l'assegno per i figli: contributo fino 2.304 euro annui
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Mercoledì 9 Giugno 2021, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 11 Giugno, 11:23

L’assegno di natalità (conosciuto anche come "bonus bebè") è un contributo mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Il sostegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Il bonus bebè è stato istituito per la prima volta con la legge di Stabilità 2015 e poi confermato con diversi provvedimenti successivi, da ultimo la manovra approvata nel dicembre scorso che ha previsto la prestazione anche per ogni figlio nato nel corso del 2021. L'assegno è definito in base all'Isee (l'indicatore della situazione economica della famiglia) e l'importo minimo viene erogato anche in assenza della certificazione reddituale e patrimoniale. Il contributo è una delle prestazioni (come il premio alla nascita, gli assegni familiari e le detrazioni per i figli) destinate a essere sostituite dall'assegno unico per i figli, che partirà dalprossimo luglio per i lavoraori autonomi e per tutti dal 2022.

Assegno unico figli: a chi spetta e importi.

A regime da gennaio 2022

A chi spetta. L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi). E' prevista una maggiorazione del 20% che viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza.

Quando. L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. altro genitore convivente col figlio. Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti). L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

Quanto spetta. La misura dell’assegno dipende dall'Isee. Se l'indicatore non è superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo pari a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); se l’Isee è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo pari a 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo). Infine qualora l’Isee sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo pari a 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il bonifico. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Inps direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban.

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Decadenza. L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza nel caso il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della  convivenza  con il figlio, revoca dell’affidamento); in caso di decesso del figlio; in caso di revoca dell’adozione; in caso di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda; nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda; in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo. Il richiedente deve comunicare all’Inps la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni.

Il termine. L’erogazione dell’assegno termina quando il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso); conclusione dell’affidamento temporaneo; il figlio raggiunge i 18 anni di età.

La domanda. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

Come fare domanda. La domanda si presenta all’Inps attraverso il servizio online dedicato. Per accedere è necessario avere Spid o Cie (carta di identità elettronica) o il pin dell'istituto. Si può fare domanda anche tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’istituto.

L'istruttoria. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) può ricevere direttamente nella sua casella Pec il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

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