Bonus bebé e assegni di maternità estesi agli stranieri con permesso di lavoro. Come ottenere fino a 2mila euro

Bonus bebé e assegni di maternità estesi agli stranieri con permesso di lavoro. Come ottenere fino a 2mila euro
Bonus bebé e assegni di maternità estesi agli stranieri con permesso di lavoro. Come ottenere fino a 2mila euro
di R.Ec.
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Sabato 4 Settembre 2021, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17:37

L'assegno di natalità e di maternità devono riceverlo anche i cittadini stranieri che in Italia hanno un permesso unico di lavoro, cioè di "breve durata", come gli stagionali. A decretarlo è stata l'altro ieri la Corte di Giustizia europea. La sentenza si inserisce in una controversia tra l'Inps e alcuni cittadini di Paesi extracomunitari, a cui i soldi non erano stati concessi perché non titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. I giudici europei precisano che gli assegni "rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/98". Ma di che cosa si sta parlando? Si tratta del cosiddetto Bonus bebè e il congedo per maternità. Provvedimenti che da due mesi sono stati affiancati dalla recente misura ponte sull'assegno unico per i figli, che però non è citato nella sentenza. Vediamoli tutti nel dettaglio, per capire come ottenerli.

Bonus bebè anche per gli stranieri

L’assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Spetta quindi ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, con almeno un permesso unico di lavoro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Vale per nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi). Si prevede una maggiorazione del 20% che viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza.

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L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. altro genitore convivente col figlio. Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

Quanto spetta e come arrivano i soldi

La misura dell’assegno dipende dall'Isee. Se l'indicatore non è superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro o 2.304 euro all'anno in caso di figlio successivo al primo pari a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); se l’Isee è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo pari a 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo). Infine qualora l’Isee sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo pari a 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

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Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Inps direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban. L’erogazione dell’assegno termina quando il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso); conclusione dell’affidamento temporaneo; il figlio raggiunge i 18 anni di età.

Le domande

In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

Questa richiesta si presenta all’Inps attraverso sito. Per accedere è necessario avere Spid o Cie (carta di identità elettronica) o il pin dell'istituto. Si può fare domanda anche tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Inps.

L'indennità per congedo di maternità

Il congedo di maternità è invece il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

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Spetta a: lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità; apprendiste, operaie, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo; disoccupate o sospese; lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato; colf e badanti; lavoratrici a domicilio; avoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps; lavoratrici di attività socialmente utili o di pubblica utilità; lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.

Quanto dura e quanto vale

Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità ). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

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Dopo il parto il congedo dura: tre mesi e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva; tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). 

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU). Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito. L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. La pafa direttamente l'Inps con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a: lavoratrici stagionali; operaie agricole; lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine; colf e badanti; disoccupate o sospese.

L'assegno di maternità dello Stato

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è poi una previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS. Spetta: alla madre/padre, anche adottante; all'adottante non coniugato; agli affidatari preadottivi; al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva; agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

La misura ponte dell'assegno unico per ogni figlo

Non rientra nella sentenza, invece, la misura ponte per l'assegno unico ai figli, che entrerà in vigore il prossimo anno. Questo assegno temporaneo parte da 167,5 euro al mese per ogni minore ed è destinato alle famiglie con figli che oggi non percepiscono gli assegni per il nucleo familiare. Si tratta in particolare dei lavoratori autonomi e di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

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Dopo il 30 settembre le domande potranno essere presentate ancora, ma si avrà diritto solo alle mensilità non ancora scadute. La richiesta va fatta all’Inps, che ha previsto una procedura semplificata. Ma comunque, nel caso si volesse provvedere da soli senza l’aiuto di Caf o commercialisti, sarà necessario dotarsi di Spid. L’assegno, come detto, spetta a tutti coloro che non percepiscono l’assegno per il nucleo familiare. Per poterlo richiedere bisogna avere un Isee massimo di 50 mila euro.

Gli importi dell’assegnano variano sia in base all’Isee che al numero di figli. Per ciascun minore l’importo base è do 167,5 euro, che diventano 335 euro nel caso di due figli, 653 euro nel caso di tre figli, 871,5 euro nel caso di quattro figli e 1.089 euro nel caso di cinque. Oltre il quinto figlio vengono aggiunti 217,8 euro mensili per ogni altro minore. 

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