Il bonus da 80 euro anche a cassintegrati e disoccupati

Il bonus da 80 euro anche a cassintegrati e disoccupati
di Luca Cifoni
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Giovedì 15 Maggio 2014, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 11:35
Il bonus Irpef spetta anche a chi percepisce l’indennit di cassa integrazione, mobilit o disoccupazione e ai contribuenti con residenza fiscale fuori dall’Italia. Il reddito sottoposto a cedolare secca conta ai fini del calcolo di quello complessivo, quello relativo a premi di produttività no. Con una seconda circolare l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per sciogliere gli ultimi dubbi in vista della prevista erogazione in busta paga, a fine mese, del credito d’imposta riservato ai lavoratori dipendenti. Sono illustrate nel dettaglio anche le concrete modalità di calcolo mese per mese, come richiesto dai consulenti del lavoro e dalle società di software che devono provvedere concretamente al buon esito dell’operazione.





IL PART TIME

Il primo chiarimento riguarda i lavoratori in situazione di difficoltà, che percepiscono un trattamento a sostegno del reddito quale cassa integrazione, mobilità o indennità di disoccupazione. Queste indennità sono a tutti gli effetti equiparate ai redditi da lavoro dipendente: dunque il bonus andrà riconosciuto dai sostituti d’imposta, cioè gli enti come l’Inps che erogano le prestazioni, e calcolato in base al periodo dell’anno in cui queste sono state percepite.



Il credito d’imposta, a parità di altre condizioni, verrà erogato anche ai lavoratori che pur percependo il reddito in Italia hanno la residenza fiscale all’estero. C’è poi il tema di quei lavoratori che hanno più di un rapporto di lavoro contemporaneamente (ad esempio due diverse collaborazioni). Se la somma dei relativi redditi porta al superamento della soglia dei 26 mila euro l’anno, sopra la quale non spetta il credito d’imposta, il lavoratore dovrò comunicare questa circostanza ai due datori di lavoro, che altrimenti avrebbero separatamente riconosciuto il bonus. Se invece la soglia non è superata allora occorre avvertire uno solo dei sostituti d’imposta, in modo che l’altro proceda all’erogazione. In caso di attività a tempo parziale invece per il lavoratore non cambia nulla, nel senso che contano comunque gli emolumenti complessivi.





LA CEDOLARE SECCA

La circolare spiega anche come trattare due particolari componenti del reddito, su cui si applicano imposte sostitutive dell’Irpef. Il primo caso è quello della cedolare secca: i redditi sottoposto da locazione a questo tipo di prelievo sono rilevanti ai fini della verifica del limite delle 26 mila. Non lo sono invece - perché lo prevede esplicitamente la relativa norma - gli importi legati a incrementi di produttività tassati al 10 per cento per un massimo di 3.000 euro. I quali però - a beneficio del contribuente - sono conteggiati nel reddito se si tratta di verificare la capienza sempre ai fini della spettanza del bonus: in altre parole questa somma non abbassa la soglia di circa 8.000 euro sotto la quale ugualmente il credito non compete.





Intanto mentre si mettono a punto i dettagli dell’operazione 80 euro, in Senato sono stati presentati gli emendamenti al decreto nel suo complesso. Gli spazi per le modifiche sono abbastanza esigui. Tra le proposte del Pd, ce n’è una che punta a esentare dall’aumento della tassazione sugli interessi i conti correnti con giacenza fino a 25 mila euro; andrà verificata con il governo vista la conseguente perdita di gettito. Un’altra a firma del presidente della commissione Finanze Marino (in linea con quanto auspicato dall’amministratore delegato di Equitalia Mineo) tende a riammettere al beneficio della rateazione delle cartelle i contribuenti che lo avevano perso prima del 22 giugno 2013.