Multa da 37 euro per divieto di sosta, fa ricorso: ora dovrà pagarne mille

Multa da 37 euro per divieto di sosta, fa ricorso: ora dovrà pagarne mille
di Roberta GRASSI
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Giovedì 9 Gennaio 2020, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 16:53
La società di riscossione Abaco (o chi per Abaco), potrà continuare tranquillamente a incassare le multe mai pagate e mai opposte con il metodo dell'ingiunzione, quindi senza che il Comune di Brindisi debba necessariamente avvalersi della riscossione coatta con l'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia). Lo ha stabilito una sentenza del giudice civile del Tribunale di Brindisi che ha ribaltato una decisione del giudice di pace di San Pietro Vernotico il quale, invece, si era espresso in senso contrario: se il principio fosse passato, probabilmente vi sarebbero state non poche difficoltà nell'attività di recupero dei crediti per le sanzioni del codice della strada più datate.

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Il caso è quello di un cittadino che nel 2008 aveva ricevuto una multa di 37 euro per un divieto di sosta, in territorio di Brindisi, e che non l'aveva pagata, dimenticando forse la pendenza poi lievitata quanto ad ammontare.
Nel 2012, poco prima che scadessero i termini di prescrizione, Abaco era intervenuta per rivendicare l'importo, a quel punto nettamente maggiorato. Oggi, anno domini 2020, l'uomo dovrà corrispondere i 147 euro di sanzione, ma anche il contributo unificato di 55 euro e le spese legali per il primo e il secondo grado di giudizio. Un totale che supera i 900 euro.

Il giudice d'appello ha tenuto conto anche di precedenti pronunciamenti di altri Tribunali d'Italia a cui era stata già posta la medesima questione.
Il secondo grado del procedimento è iniziato nel 2014. È stato avviato da Abaco proprio per l'importanza della vicenda che avrebbe potuto sortire un effetto a catena di grande impatto per le casse del Comune di Brindisi (tutti gli importi di multe prescritte non sarebbero più stati esigibili).

L'automobilista che era stato multato ormai 12 anni fa, aveva chiesto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento effettuata dalla società concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate per conto del Comune di Brindisi.
Concessionaria in questo momento in regime di proroga (è stato deciso di internalizzare i servizi di riscossione diretta dei tributi, mentre per gli altri si procederà con un nuovo bando). Aveva specificato di ritenere illegittima la richiesta di pagamento perché inoltrata con lo strumento dell'ingiunzione fiscale e non avvalendosi del ruolo esattoriale. Il giudice di pace ha inizialmente condiviso: non utilizzabile per la riscossione del credito lo strumento dell'ingiunzione fiscale, ha concluso.

Per il Tribunale di Brindisi, invece, la sentenza d primo grado è palesemente erronea.
Lo strumento dell'ingiunzione fiscale, per la riscossione dei proventi derivanti dalle violazioni stradali ha specificato risulta lecito poiché espressamente previsto dalla legge secondo cui le sanzioni amministrative non opposte e non pagate nei termini possono essere riscosse coattivamente anche mediante società esterne affidatarie degli enti locali. Lo ha sancito la Cassazione nel 2010 e precisato anche una sentenza del Tribunale di Torino su un caso simile.
Come previsto dalle norme, che non consentono deroghe di alcun tipo, le spese di giudizio hanno dovuto seguire il criterio della soccombenza. Saranno addebitate tutte al presunto trasgressore, la cui doglianza non ha trovato accoglimento.
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