Sindaco eletto per appena 2 voti: respinto dal Tar il ricorso del candidato rivale

Sindaco eletto per appena 2 voti: respinto dal Tar il ricorso del candidato rivale
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Giovedì 15 Aprile 2021, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 16 Aprile, 19:48

Il primo cittadino di Latiano Cosimo Maiorano rimane al suo posto dopo il ricorso giudiziario proposto da Claudio Ruggiero, candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, innanzi al Tar Puglia – Sezione di Lecce. L’oggetto del contendere era il risultato delle ultime elezioni amministrative che avevano registrato - nel turno di ballottaggio - un distacco tra la lista del sindaco Maiorano ed il candidato Ruggiero di appena due voti.

Ruggiero contestava la valutazione di alcune schede elettorali dichiarate nulle al momento dello spoglio per evidenti segni di riconoscimento e comunque per inosservanza delle regole elettorali e rivendicava altresì l’assegnazione di schede ritenute bianche, perché prive di valide espressioni di voto.

Sulle questioni l’Avvocato Pietro Quinto, difensore del Sindaco Maiorano, ha sostenuto in giudizio che nel sistema elettorale al turno di ballottaggio, poiché la scelta che viene affidata all’elettore riguarda la preferenza da apporre sulle schede prestampate con i nomi dei candidati sindaci, non vi è spazio per espressioni di voto diverse da quella di crocesegno sul nominativo prescelto, “poiché ogni altro segno viene ritenuto dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato finalizzato alla identificazione dell’elettore”.

La decisione

 

Tra le ipotesi sottoposte al vaglio del Tar Lecce vi sono state quelle riguardanti le schede su cui era stato apposto dall’elettore il nominativo di candidati consiglieri del primo turno, che non trovano giustificazione nel turno di ballottaggio.

Con questi criteri è stata effettuata la verifica affidata alla Prefettura di Brindisi. Nella discussione svoltasi nella giornata di ieri dinanzi al Collegio del Tar, il difensore di Maiorano ha dimostrato come le rivendicazioni del ricorrente fossero del tutto infondate perché presentavano quel deficit di regolarità che impediva una loro riconsiderazione.

Il Tar nella motivazione della sentenza ha affermato un importante principio di diritto valevole per tutte le controversie elettorali e cioè il principio della specificità dei motivi di censura. «Ai fini dell’ammissibilità del ricorso e delle specifiche doglianze è necessario che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete».

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