Il giudice lo condanna, ma si trattava di uno scambio di persona: ingiustizia "riparata" dopo 24 anni

Documenti di identità
Documenti di identità
2 Minuti di Lettura
Giovedì 14 Marzo 2019, 08:48
Nel 1995 era stato condannato dal pretore di Brindisi senza mai essere stato direttamente processato. In contumacia. E mai aveva appreso di quel giudizio, se non quando ha chiesto di diventare un cittadino italiano, alcuni lustri dopo.
All'istanza era stato infatti opposto un rigetto proprio per via dei precedenti penali per vicende legate alla produzione di fogli di soggiorno falsi e visti di ingresso. Fatti risalenti al 1993.
Il suo avvocato, Riccardo Mele, è riuscito a far riaprire il procedimento, nonostante la sentenza fosse ormai da tempo passata in giudicato. Ha così potuto impugnarla, e si è celebrato l'appello, al termine del quale l'uomo, un albanese, è stato assolto con formula piena: perché il fatto non sussiste.
In primo grado, insieme ad altre due persone, era stato condannato a 8 mesi di reclusione, sulla base delle dichiarazioni rese da un poliziotto della Polmare di Brindisi.
L'imputato in questione era assente. Non era stato rintracciato. Non aveva mai avuto alcuna notifica o comunicazione dell'avvio di un processo nei suoi confronti.
La condanna risale a 24 anni fa. L'uomo, che oggi ne ha 62, ha appreso solo di recente della sentenza, nel giugno del 2017 non avendo mai ricevuto in precedenza notizia non solo della sentenza ma soprattutto dell'esistenza e dello svolgersi di un procedimento a suo carico, ha rilevato la difesa.
Si era trattato senza alcun dubbio di uno scambio di persona. Il cittadino albanese in questione ha dimostrato di essere arrivato in Italia per la prima volta solo nel 2002 con un visto di salute. Ha poi richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto residente in Puglia da oltre dieci anni.
Ripercorrendo l'intera vicenda è risultato che i dati allora trattati dalla procura non erano del tutto precisi, tanto in relazione al luogo di nascita, quanto a quello di residenza.
Oltre al danno la beffa: l'errore in ordine all'identità del soggetto ha rappresentato il legale ai giudici della Corte d'Appello di Lecce (nella foto) non ha consentito la corretta notificazione degli atti.
E' stato poi evidenziato un altro elemento. Non è più possibile oggi giungere all'affermazione di responsabilità di persone non reperibili, sulla base delle norme più recenti.
Quindi: L'imputato condannato in contumacia, che sia stato restituito nel termine per impugnare la sentenza di primo grado per non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio a suo carico a causa della mancata conoscenza incolpevole della citazione a giudizio, ha diritto di ottenere in appello la rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Così è stato anche per il 62enne di Valona, che è stato giudicato e assolto dalle accuse contestate. Nessun reato aveva commesso nel 1993 a Brindisi, semplicemente perché a Brindisi prima degli anni 2000 non ci era mai stato.
Potrà ora tornare a chiedere la cittadinanza italiana, a far valere i propri diritti senza alcuna preclusione.
R.Gra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA