In 9.362 rientrati in Puglia dal nord, 2.545 da ieri: si autodenunciano. Emiliano: «Grande senso di responsabilità»

In 9.362 rientrati in Puglia dal nord, 2.545 da ieri: si autodenunciano. Emiliano: «Grande senso di responsabilità»
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Lunedì 9 Marzo 2020, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 12:58
Sono già 9.362 i pugliesi rientrati nella regione dal 29 febbraio, 2.545 da ieri alle 9 di oggi: hanno provveduto a segnalare il loro arrivo alle autorità sanitarie regionali. Lo ha comunicato il governatore Michele Emiliano, lodando «il senso di responsabilità dimostrato dai pugliesi in queste ore».

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All'indomani del varo del Dpcm (datato 8 marzo) che ha esteso la zona rossa a tutta la Lombardia e a 11 province del Nord Italia, chiudendo le aree focolaio del coronavirus, migliaia di persone si sono riversate in massa nelle stazioni e alle fermate dei bus diretti a Sud, costringendo i governatori del Mezzogiorno a emanare ordinanze contingibili e urgenti per obbligare tutti alla quarantena. Un provvedimento simile è stato adottato anche in Puglia, la notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo. A firmarlo, proprio Emiliano che ha contestualmente lanciato un appello ai pugliesi: «Restate al Nord, proteggete i vostri cari».

Nel frattempo, i Comuni e le forze di Polizia hanno predisposto servizi informativi alle stazioni ferroviarie, dei bus e agli aeroporti con controlli su tutti coloro sono rientrati e rientrano da Nord. 

L'ordinanza regionale - lo ribadiamo - prevede che «tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020 (sabato) provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province indicate dal decreto del governo (le stesse citate in apertuta di questo servizio) hanno l’obbligo:
- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato)».
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