Schianto mortale in moto: «Troppe buche nell'asfalto, Anas è corresponsabile»

La decisione della Cassazione

Schianto mortale in moto: «Troppe buche nell'asfalto, Anas è corresponsabile»
di Alfonso SPAGNULO
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Sabato 29 Aprile 2023, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 12:31

Morte a seguito di un incidente stradale: Anas è corresponsabile per la disconnessione del manto stradale. Lo ha deciso la terza sezione civile della Cassazione che ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Torino, affermando la corresponsabilità di Anas in relazione a un sinistro stradale che ha provocato la morte di un giovane motociclista originario di Bari per la probabile connessione causale tra l'evento nefasto e la sconnessione del manto stradale. Il tragico incidente avvenne il 4 aprile del 2011 a Bellinzago Novarese.

L'incidente

A perdere la vita fu il sergente dell'Aeronautica Luigi Ronzulli, 29 anni, di Bari.

L'uomo, che prestava servizio presso l'aeroporto di Cameri (Novara), era alla guida della sua moto che si scontrò con un furgone. La moto prese fuoco e Ronzulli morì sul colpo. Lasciò la moglie incinta. La Corte, con la sentenza del 30 marzo scorso, come detto, ha cassato con rinvio il pronunciamento della corte d'Appello di Torino, che, nel 2019, aveva negato la corresponsabilità di Anas nella verificazione del sinistro stradale, nel quale era deceduto il giovane motociclista, e, consequenzialmente, negato il diritto al risarcimento del danno nei confronti della moglie e del figlio nascituro. La cassazione, in accoglimento al ricorso formulato dall'avvocato Fernando Greco (dello Studio legale Greco Gigante & Partners), legale della vedova, ha statuito che in tema di responsabilità da cosa in custodia (in cui si annovera la manutenzione del manto stradale) e, nel correlato accertamento delle concause dell'evento, debba applicarsi il principio del "più probabile che non".

La tesi del legale

È stata così accolta la tesi dell'avvocato Greco, secondo cui nella valutazione della probabilità prevalente, si debba progressivamente eliminare, dal novero delle ipotesi fattivamente valutabili, quelle meno probabili, scegliendo nell'analisi delle restanti, quella più convincente. Nel caso di specie, la perizia disposta dal tribunale di Novara aveva accertato una concorsualità nella verifica del sinistro tra la condotta asseritamente imprudente del centauro e il difetto del manto stradale. La sentenza era stata riformata dalla corte d'Appello di Torino, che aveva ritenuto che il tragico evento fosse esclusivamente riconducibile alla responsabilità della stessa vittima, escludendo sia in termini di certezza sia di alta probabilità, il nesso eziologico tra cosa in custodia (ovverosia, le condizioni del manto stradale) e il danno. La terza sezione civile della Cassazione ha però accolto integralmente la tesi difensiva del legale della vedova, censurando l'iter argomentativo della Corte torinese e ha evidenziando il travisamento dei criteri sottesi alla determinazione della causalità, con un ingiustificato innalzamento della soglia minima ritenuta bastevole ai fini dell'accertamento delle concause e a una ripartizione tra esse della verifica dell'evento dannoso. Come rilevato nelle difese formulate dall'avvocato Greco, è sufficiente una valutazione comparativa delle ipotesi alternativa (nella specie, la condotta imprudente del centauro e l'inferenza del giunto stradale sconnesso sulla traiettoria mortale assunta dalla motocicletta), potendo certamente coesistere ed essere determinative, in misura complementare, del sinistro mortale. Così la Suprema Corte ha affermato la corresponsabilità da cosa in custodia di Anas, la quale non ha fornito l'efficacia liberatoria ed escludente del concorso di colpa del danneggiato.

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