Punta Perotti, per i giudici del Tar i suoli non sono edificabili. «Costa da tutelare». Respinto il ricorso della società contro la Regione

Punta Perotti
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Venerdì 28 Gennaio 2022, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 14:16

I suolo della zona di Punta Perotti non sono edificabili. I giudici del Tar respingono il ricorso presentato dalla società contro il Piano paesaggistico della Regione Puglia. «La scelta di tutelare un territorio costiero comprimendo in maniera significativa il diritto di proprietà del privato è frutto di valutazioni del tutto discrezionali da parte dell'autorità cui compete la potestà di pianificazione paesaggistica». Lo scrivono i giudici del Tar Puglia nel rigettare il ricorso presentato dal Consorzio Parco Perotti e dalle società Sudfondi e Ma.Bar, proprietarie dei suoli di Punta Perotti, sul lungomare sud di Bari dove fu realizzato un complesso residenziale dichiarato abusivo e demolito nel 2006.

Il ricorso e la decisione dei giudici amministrativi

Il ricorso era contro Regione Puglia, ministero per i Beni e le Attività culturali, ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Comune di Bari. Le società chiedevano l'annullamento del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, approvato nel 2015, «nella parte in cui è stato impresso, ai terreni di proprietà, un regime di indisponibilità risoltosi nella inedificabilità assoluta dei suoli».

In particolare le società lamentavano che, dopo la sentenza della Cedu che aveva dichiarato illegittima la confisca e condannato l'Italia ad un risarcimento milionario per i danni morali e materiali, avrebbero dovuto ottenere restituzione di terreni «non puramente e semplicemente, ma di terreni edificabili, posto che fino al Pptr tale era la destinazione urbanistica dei suoli, aspettativa letteralmente disattesa dalla Regione Puglia».

Per i giudici però, «il destino urbanistico» di quei suoli «non poteva non risentire gli effetti derivanti dal futuro potere di pianificazione paesaggistica dell'ente dotato di competenza», per effetto del quale «un'area ubicata a meno di trecento metri dalla linea di costa - come in questo caso - risulti inedificabile in vista della salvaguardia di una bellezza naturale come la costa».

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