Zona rossa, cosa si può fare (e cosa no)? Negozi, spostamenti, autocertificazione: le regole

Zona rossa, cosa si può fare? Negozi, spostamenti e autocertificazione
Zona rossa, cosa si può fare? Negozi, spostamenti e autocertificazione
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Giovedì 11 Marzo 2021, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 8 Maggio, 17:11

Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia verso la zona rossa. Nella giornata di domani il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità porterà il cambio di colore per alcune regioni con l'adozione di nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza. A partire da lunedì Lazio, Friuli Venezia Giulia e Veneto dovrebbero addotare le disposizioni della fascia a maggior rischio, a causa dell'aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti. In particolare l'indice Rt  è uno dei dati che fanno scattare le misure previste per la zona rossa, indice che nel Lazio dovrebbe aggirarsi attorno all'1,3. Stessa situazione del Friuli e simile in Veneto, definita dal governatore Zaia «sul filo del rasoio tra arancione e rosso», ricordando che la zona rossa scatta con un Rt a 1.25. Il passaggio alla zona rossa, per queste regioni, significherebbe una stretta molto severa sul modello di un vero e proprio lockdown.

Zona rossa Lazio, Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli, tutta Italia chiusa o in arancione tranne la Sardegna (bianca) da lunedì. Tre regioni in giallo

Cosa si può fare in zona rossa?

Attività commerciali

In zona rossa sono chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parruchieri, fanno eccezione i negozi di generi alimentari e di prima necessità.

L’accesso è limitato a un solo componente per famiglia. Aperti anche i mercati solo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Bar e ristoranti: è consentito l'asporto?

In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Quali spostamenti sono consentiti?

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione;
  • spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

È inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Quando serve l'autocertificazione?

L'autocertificazione serve per dimostrare che il proprio spostamento rientri tra quelli consentiti, il modulo potrà essere prestampato o fornito dalle forze di polizia statali e alle polizie locali. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Autocertificazione Covid, quando serve (in base alla zona) e come usarla: il modulo da scaricare

Ci si può recare nelle seconde case?

Le disposizioni in vigore in zona rossa consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. 

Scuola e università

In zona rossa sono sospese tutte le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente in Dad, ovvero con modalità a distanza. Resta la possibilità di effettuare alcune attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunne e alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle università le attività formative e curriculari si svolgono di norma a distanza. I singoli atenei, in ogni caso, possono individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

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Si può fare sport?

È consentito fare sport in forma individuale, ma solo nei pressi della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Vige inoltre l'obbligo di utilizzo della mascherina.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

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