Smart working, si cambia dal 1° settembre: torna l'accordo individuale

Smart working, si cambia dal 1° settembre: torna l'accordo individuale
di Alessio PIGNATELLI
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Martedì 30 Agosto 2022, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 23:36

Smart working, nuove regole dal 1° settembre: si torna all'accordo individuale. È stato il cambiamento che ha stravolto la quotidianità di chi un lavoro ce l'ha - e purtroppo non è così scontato - durante la pandemia. Lo smart working, però, cambia: da giovedì primo settembre arrivano alcune importanti novità finalizzate a sburocratizzare questa nuova modalità di lavoro che di fatto entra a regime dopo il massiccio utilizzo durante il periodo del lockdown. Ovviamente, anche la Puglia sarà interessata da questa sorta di ritorno alla normalità. Le norme, introdotte con il decreto semplificazioni pubblicato dopo Ferragosto in Gazzetta Ufficiale, sono state rese operative da un decreto ministeriale firmato dal ministro del lavoro Andrea Orlando.

Accordo individuale


È la novità principale: ai fini dello smart working tornerà necessario l'accordo individuale sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 19 e 21 della Legge numero 81/2017 e dai contratti collettivi. Significa che, con la decadenza del periodo emergenziale, non sarà più possibile per i datori di lavoro del settore privato di applicare lo smart working in azienda anche in assenza degli accordi individuali, con modalità di comunicazione al ministero del Lavoro semplificata rispetto all'ordinario.
Il Protocollo. È il documento sottoscritto tra il ministro Orlando e le Parti Sociali: detta le linee guida per la definizione dell'accordo tra datore e dipendente.
Le caratteristiche dell'intesa. L'accordo tra datore di lavoro e dipendente dovrà dunque rispettare alcuni criteri. Per esempio, la durata dell'accordo che può essere a termine o a tempo indeterminato, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali. In particolare, serve definire l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi.
Strumenti di lavoro, privacy e tempi. Nell'accordo tra le due parti, bisogna stabilire chiaramente: gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy; l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile; le forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Resta la comunicazione semplificata.

Il ritorno alla normalità non cancella però la semplificazione prevista negli ultimi mesi: grazie all'articolo 41-bis le aziende non dovranno comunicare l'accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l'obbligo di stipula, in modo da rendere più agevole l'accordo. Alle aziende sarà quindi richiesto di inviare direttamente i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Le medesime informazioni saranno messe a disposizione dell'Inail. Dal primo settembre le comunicazioni relative allo smart working saranno semplificate ma i datori di lavoro, per questa prima fase di prova, avranno tempo fino al primo novembre per trasmettere i dati al ministero del Lavoro. Con un decreto del dicastero, diffuso all'inizio della scorsa settimana, si rende attuativa la misura che fissa le nuove regole per il lavoro agile: le comunicazioni relative ai dipendenti che utilizzeranno la modalità smart dovranno essere inviate telematicamente, al ministero, da parte dei datori di lavoro.

Le sanzioni


In caso di mancata comunicazione di questi dati, sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il regime transitorio. Il ministero ha spiegato che la nuova disciplina si applica ai nuovi accordi di lavoro agile o alle proroghe (o modifiche) di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal primo settembre. Questo è fondamentale per capire che gli accordi di lavoro agile in corso e che scadono oltre questa data (per esempio, un accordo che termina a novembre) non sono oggetto di una nuova comunicazione: rimane cioè valida la comunicazione fatta precedentemente.
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